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FORESTE E PARCHI DELLA SARDEGNA
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Compiti
I compiti istituzionali dell'Ente sono definiti nella L.R. 9 giugno 1999, n. 24 che istituisce l'Ente foreste della Sardegna e provvede alla soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, dettando nel contempo le norme sulla programmazione degli interventi di forestazione.

La Legge Regionale 9 giugno 1999 n. 24 e le successive modifiche contenute nella Legge Regionale 9 Agosto 2002, n. 12 attribuiscono all'Ente Foreste le seguenti funzioni:

a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale
b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali
c) concorrere, anche con l’apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati
d) Concorrere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 50 del regio decreto legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici
e) provvedere all’esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo
f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato
g) promuovere, attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente
h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura
i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale
l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali
m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione
n) esprimere pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati.

Documenti correlati
Lo Statuto dell'Ente Foreste della Sardegna [file .pdf]

Consulta le pagine
Legge regionale 9 giugno 1999 n. 24 [file .pdf]
Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 12