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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Domade frequenti

Di seguito è possibile consultare le domande frequenti relative ai procedimenti di Valutazione ambientale strategica.

Che cosa è la valutazione ambientale strategica (VAS)?
La VAS è uno strumento di analisi preventiva degli effetti derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ed è stato introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE. La VAS mira a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e a promuovere la partecipazione attiva delle Amministrazioni e delle comunità locali ai processi decisionali. La VAS facilita la concertazione con Regioni, Enti Locali e cittadini per promuovere uno sviluppo sostenibile.
In Italia la Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale”, che, dopo due proroghe, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, ed è stata successivamente modificata dal D.Lgs. n. 4 del 16/1/2008.

La “sintesi non tecnica” e la “dichiarazione di sintesi” sono due documenti distinti o hanno dei contenuti equivalenti?
La “sintesi non tecnica” e la “dichiarazione di sintesi” sono due documenti distinti che hanno funzioni e contenuti differenti.
La “sintesi non tecnica” è un documento che riporta in linguaggio non tecnico i contenuti del rapporto ambientale ed ha lo scopo di renderne leggibili i contenuti anche per un pubblico “non tecnico”.
La “dichiarazione di sintesi” è una assunzione di responsabilità da parte del Proponente in cui lo stesso fa una verifica puntuale di come siano rispettati i principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione del pubblico alle decisioni e che le modalità con cui è stato concepito il Piano/Programma permettano un eventuale riorientamento delle scelte nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi.
L’art. 17 comma 1 lettera b del D. Lgs. 4 del 2008 stabilisce che la “dichiarazione di sintesi” deve illustrare “in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonchè le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”

Dove posso vedere i risultati delle consultazioni?
Gli esiti delle consultazioni devono essere descritti all’interno della dichiarazione di sintesi e del rapporto ambientale.

I piani attuativi sono soggetti a VAS?
Sono da sottoporre a VAS i piani attuativi dei piani urbanistici comunali che non sono stati sottoposti a VAS.
Non sono da sottoporre a VAS:
- i piani attuativi dei piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS
- i piani attuativi conformi ai relativi piani urbanistici comunali non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.

Le varianti a Piani Urbanistici Comunali sono soggette a VAS?

Le varianti ai Piani Urbanistici Comunali devono essere soggette a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.
Non sono da sottoporre a procedura di verifica:
- le varianti al piano urbanistico comunale contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l’entità del carico urbanistico;
- le varianti al piano urbanistico comunale contenenti correzioni di errori cartografici del PUC stesso;
- le varianti ai piani urbanistici comunali che non determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.

I Piani di zonizzazione acustica sono soggetti a VAS?
I piani di zonizzazione acustica non sono soggetti a valutazione ambientale strategica.

Se un territorio comunale è interessato dalla presenza di aree SIC o ZPS occorre attivare la procedura di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di Incidenza?
Come stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 152 del 2006 sono da sottoporre a VAS “tutti i piani per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”
Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003 all’art. 5 commi 1 e 2 stabilisce che:
“1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.”
L’Allegato G al DPR 357 del 1997 così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003 stabilisce i contenuti minimi dello studio di incidenza.

Come si coordina la procedura di VAS con la procedura di Valutazione di Incidenza?
Come stabilito dall’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii la VAS coprende anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. A tal fine, il rapporto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza qualora le autorità competenti per la valutazione ambientale strategica e valutazione d’incidenza coincidano, oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza nel caso non coincidano. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.