Pianificazione Comunale

Pianificazione Comunale

I Comuni secondo quanto disposto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, devono provvedere allo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e approvare, con deliberazione consiliare, il Piano di protezione civile comunale; tale deliberazione disciplina, inoltre, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
L’approvazione consiliare del piano comunale è sempre richiesta anche nel caso in cui la Città metropolitana di Cagliari o le Unioni di Comuni abbiano predisposto il proprio piano metropolitano o intercomunale, successivamente approvato da ciascun Comune interessato con apposita deliberazione consiliare. Infatti il piano di livello sovracomunale prevede le modalità di gestione associata della funzione di protezione civile, al fine di favorire la condivisione delle informazioni e delle risorse tra i suddetti Comuni, nonché le modalità di partecipazione dei Sindaci o dei rappresentanti delegati dei comuni a tali attività.

Il Piano di protezione civile comunale è uno strumento a servizio del Sindaco per la sicurezza dei cittadini.
Il Sindaco secondo l’art. 3 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è “l’autorità comunale di Protezione civile” e, ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto ha l’obbligo di dotarsi del Piano di protezione civile comunale.


Il piano dovrà essere verificato e aggiornato periodicamente.
Il Sindaco, al verificarsi delle emergenze, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite avvalendosi della struttura comunale di Protezione Civile ed ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale lo stato di emergenza

La gestione dell'emergenza, è quindi il risultato di un continuo e articolato processo di pianificazione effettuata in tempo di pace e pertanto non può essere improvvisata durante l'emergenza in atto.

Lo stesso decreto legislativo 2 gennaio 2008, n. 1 conferma che i comuni devono dotarsi di una struttura di Protezione civile stabile e permanente .
La necessità di una pianificazione comunale di protezione civile non può più essere rimandata nel tempo anche in considerazione del fatto che molti comuni presentano situazioni di vulnerabilità elevata che espongono la popolazione ad elevati rischi.

Già con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3624/07, provvedimento di emergenza adottato dopo gli incendi dell’estate dello stesso anno, si stabiliva che, entro il 31 marzo 2008, tutti i sindaci autorità locali di protezione civile, predisponessero un piano di protezione per il rischio di incendio nelle zone di confine tra le campagne e le aree abitate o adibite ad attività produttive e turistico-ricettive.

Mentre, per il rischio idrogeologico e idraulico, la necessità che il livello locale operi ad un costante aggiornamento della pianificazione, trova ulteriore forza precettiva sin dalla Circolare del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile DPC/RIA/69899 del 12.10.2012 laddove si evidenziva l'esigenza che gli Enti territoriali redigessero i rispettivi piani di emergenza "non solo sulla scorta di una solida base conoscitiva (...) ma anche facendo riferimento alla loro conoscenza diretta del territorio, inteso nel suo rapido e talora imprevedibile evolversi a seguito di trasformazioni naturali ed antropiche".

Per tale tipologia di rischio, sia nell’ambito delle attività di allertamento che in fase di emergenza, i comportamenti e le procedure vanno adeguati, al Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, approvato con la DGR n. 1/9 del 8.01.2019, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, il coordinamento con il sistema organizzativo e le modalità di intervento regionali di protezione civile,con l’obiettivo di minimizzare il rischio a salvaguardia della popolazione e di disporre di uno strumento operativo funzionale ai vari livelli di allerta e fasi operative.

Dal 1° gennaio 2015, con DPGR n. 156 del 30.12.2014, è stato attivato, presso la Direzione Generale della Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) che svolge, in ambito regionale, le attività di emissione e diramazione degli Avvisi di allerta.

L'amministrazione comunale dovrà dedicare particolare cura all'aggiornamento della rubrica dei propri recapiti a cui il succitato CFD invia gli sms e le e-mail relativi agli "Avvisi", come previsto dal suddetto Piano e e dalla Determinazione della DG della Protezione Civile n. 4 del 23.01.2015, che ha ufficializzato l'uso e l'attivazione della piattaforma web di protezione civile ZeroGis a disposizione di tutti i Comuni, obbligatoria sia per l'aggiornamento della rubrica che per il caricamento della pianificazione comunale e delle strutture e delle risorse facenti parte del sistema locale di protezione civile.

I sindaci, a seguito della riforma delle procedure appena descritte, hanno l'onere della verifica quotidiana della pubblicazione di eventuali "Avvisi di allerta" sul sito istituzionale della Protezione civile Regionale.


Consulta i documenti

- Linee guida pianificazione comunale
- Allegato A_linee guida
- Allegato B_linee guida
- DGR 20_10 12 aprile 2016 approvazione linee guida
- ALLEGATO A_Format (editabile)

- Stato dell’arte sulla pianificazione comunale di protezione civile in Sardegna
- Funzioni comunali
- Determinazione n. 4 del 23.01.2015 - Piattaforma web ZeroGis [file.pdf]
- Piattaforma web ZeroGis - Modalità caricamento pianificazione [file.pdf]
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