Incendio

Approvato il Piano regionale antincendi 2016

14/06/2016

Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi - Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001), nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 (BURAS n. 21 - Parte I e II del 28/04/2016).
Il Piano ha validità triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale.
Il Piano ha lo scopo di definire le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio del territorio e di assistenza alla popolazione ed ha, inoltre, lo scopo fondamentale di disporre, secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.
Il Piano regionale costituisce un elemento di riferimento importante anche per la pianificazione comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, affinché ogni Amministrazione comunale possa dotarsi di uno strumento snello e speditivo che consenta di mettere in sicurezza la popolazione nell’eventualità che un incendio minacci gli insediamenti o le infrastrutture presenti nel proprio territorio, anche alla luce dell'obbligatorietà di provvedere alla pianificazione comunale di protezione civile, prevista dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, di riforma della Legge 225/92, in perfetta sintonia con le linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, approvate in data 12 aprile 2016, con D.G.R. n. 20/10.
Anche per il 2016 il Piano sarà strutturato in nove parti, costituite dalla relazione generale e da 8 specifici allegati.
Al fine di assicurare il coordinamento delle strutture regionali antincendio con quelle statali, come previsto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, anche nel corso della stagione antincendi 2015 verrà attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), nella quale sono messe a sistema, in modo integrato, le funzioni di supporto per la gestione del rischio incendi.
In caso di situazioni di particolare rilevanza, il Piano prevede l’attivazione del Comitato Operativo Regionale di cui all'art. 8 della LR 3/89, quale organo di consultazione per il coordinamento strategico delle attività. E’ presieduto dal Presidente della Regione Sardegna o, se delegato ai sensi della L.R. 3/2009, dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente (o suo sostituto), ed è composto dai direttori generali della Protezione Civile, del CFVA, dell’Agenzia FoReSTAS e dal Direttore Regionale dei Vigili del fuoco, o loro delegati. Di norma il Comitato si riunisce presso la sala SOUP e, se necessario, può essere integrato con i rappresentanti di altre strutture
Importante novità introdotto quest’anno riguarda l’attività previsionale della pericolosità che verrà espressa non più su base territoriale provinciale, ma su 26 Zone di Allerta territoriali ritenute significativamente affini e omogenee, come già deliberato dalla Giunta regionale, in data 13 maggio 2016, con deliberazione 27/2, in sede di approvazione delle prescrizioni regionali antincendi.
Sempre in riferimento all’attività previsionale di competenza del Centro Funzionale Decentrato, a partire dalla campagna antincendi 2016, non vi sarà più l’automatismo tra livello di pericolosità e fase operativa. Le Fasi operative sono denominate: Fase di Preallerta, Fase di Attenzione, Fase di Attenzione Rinforzata, Fase di Preallarme e Fase di Allarme. Per ciascun livello di pericolo deciso dal CFD, esiste, comunque, una fase operativa minima che comporta, per le componenti regionali e per i vari soggetti statali e regionali concorrenti alla lotta attiva, l’attivazione di specifiche procedure operative di potenziamento dell’apparato di lotta.
Da quest’anno il Direttore Generale della protezione civile può decidere per un innalzamento della fase minima, pertanto, è possibile, ad esempio, che nel caso di codice giallo o arancione il Direttore generale della Protezione civile decida di innalzare la fase minima di attenzione fino al livello di Attenzione Rinforzata o di preallarme, sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni disponibili inerenti eventuali criticità del territorio o dell'apparato di lotta attiva.
Anche le Amministrazioni comunali, sulla base dei codici “verde”, "giallo", "arancione" o "rosso" derivanti dall’attività previsionale del CFD, individueranno, in modo contestualizzato al proprio territorio, la fase operativa più adeguata ad affrontare la situazione, senza rigidi automatismi tra i livelli di allerta e le fasi operative, strettamente legata sia alla capacità di risposta della struttura comunale che alla vulnerabilità del territorio ma anche alle condizioni meteorologiche locali. La fase operativa comunque non potrà mai essere inferiore a quella associata al livello di pericolo (codice colore) comunicato con la previsione regionale da parte del CFD.
La pianificazione ripartimentale deve essere predisposta in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 8/2016, articolo 23, che prevede i protocolli di intesa per l'acquisizione delle informazioni sulle rispettive risorse tra Corpo forestale e Agenzia FoReSTAS in relazione all'organizzazione (dislocazione e orari) delle squadre e delle postazioni di avvistamento, al fine di definire gli atti di pianificazione da approvare con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Allegati:
Deliberazione n. 33/22 del 10 giugno 2016
Piano generale
Presidi Territoriali AIB
Rete di avvistamento e risorse idriche
Piani dei Parchi Nazionali
Cartografia generale
Superfici percorse dal fuoco e insorgenze ultimo quinquennio
Incendi rilevanti anno 2015
Pianificazione e indice di pericolosità e di rischio comunale
Viabilità comunale ad elevato rischio di incendio

  • CONDIVIDI SU:
Torna su