Piani di emergenza dighe (PED)

17/02/2021

Come detto in precedenza, la Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014, all'art. 4, prevede che la Regione predisponga e approvi il PED per ciascuna diga, in raccordo con la Prefettura-UTG territorialmente competente. Alla predisposizione del PED collaborano, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione amministrativa, le Province e i Comuni e/o le Unioni di Comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento.
Le Prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza.
I PED definiscono le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l’allertamento, l’allarme, le misure di salvaguardia anche preventive, l’assistenza ed il soccorso della popolazione.

I PED sono elaborati in raccordo con la pianificazione di protezione civile, sia regionale che riferita ai quattro ambiti territoriali, e sono articolati come segue:

1. Introduzione
2. Riferimenti normativi e studi di settore
3. Descrizione della diga
4. Ambito territoriale di riferimento
5. Eventi storici significativi
6. Il sistema di allertamento
- 6.1 fasi di allerta relative al rischio diga e azioni conseguenti all'attivazione delle fasi
- 6.2 fasi di allerta relative al rischio idraulico a valle ed azioni conseguenti all'attivazione delle fasi
7. Scenari di rischio, riguardanti le aree potenzialmente interessate dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga
8. Modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento con l'individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri operativi
- 8.1 rischio diga
- 8.2 rischio idraulico a valle
9. Comunicazioni
10. Allegati (cartografia, DPC)

I Comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di protezione civile comunale o intercomunale una sezione dedicata alle specifiche misure - organizzate per fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED - di allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione della citata onda di piena.

Tale attività si svolge con il supporto della prefettura-UTG e della Regione, sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. La Direttiva P.C.M. 8.7.2014 prevede che nelle more della definizione dei PED, i Comuni elaborano detta sezione del Piano di protezione civile comunale o intercomunale con il supporto degli enti competenti (Regione, Province, Prefetture-UTG, ADIS e Ufficio tecnico per le dighe) che forniscono tutte le informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosità e sul rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed ai Piani di laminazione, ove adottati. Particolare cura dovrà essere posta relativamente alla previsione di adeguate iniziative di informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da seguire prima, durante e dopo l'evento.

I piani di emergenza devono essere verificati tramite periodiche esercitazioni di protezione civile, secondo quanto previsto dalla “circolare riguardante la programmazione e l’organizzazione delle attività addestrative di Protezione civile”, prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

  • CONDIVIDI SU:
Torna su