Incendio

Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025: sostituzione dell'art.20 e del co.2 dell'art.25

17/07/2023

Con Deliberazione n.24/27 del 13 luglio 2023, la Giunta Regionale ha provveduto alla sostituzione dell’articolo 20 e del comma 2 dell’articolo 25 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025 approvate con precedente Deliberazione n.17/53 del 4 maggio 2023.

In particolare, l’articolo 20 è ora integralmente sostituito come segue:

Art. 20 - Linee e cabine elettriche

    1) Al fine di evitare il pericolo, anche potenziale, di innesco, i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
      a) entro il 1°giugno eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per l'alta e la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art.7;
      b) entro il 1°giugno sgomberare dalle ramaglie le aree sottoposte ai tagli di cui alla precedente lett. a).

    2)
    I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti dal proprietario o gestore delle linee elettriche.
    Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori, i gestori degli elettrodotti formuleranno richiesta mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e, qualora entro 15 giorni dalla richiesta i proprietari confermino il diniego o non forniscano riscontro, i gestori medesimi devono segnalare il fatto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e avvisare i proprietari dei terreni i quali avranno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio di cui al precedente comma 1, precisando le modalità e previa richiesta di messa in sicurezza dell'elettrodotto.

    3) Al fine di migliorare il graduale perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 nel rispetto dei necessari tempi di ottemperanza, i proprietari e i gestori di elettrodotti trasmettono il piano di manutenzione con riferimento al rischio incendio entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente e alle Direzioni generali della Protezione Civile e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. Detto piano dovrà essere attuato entro il 1° giugno e dovrà essere orientato alla riduzione del pericolo anche potenziale di innesco di incendi e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà fare riferimento ad interventi di contenimento e risoluzione di anomalie volti a prevenire rotture dei conduttori, cadute di materiale fuso o incandescente, inneschi alla vegetazione secca se presente alla base di cabine a palo o in muratura alimentate da linee aeree in conduttori nudi.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 25 prevede invece che “La proroga non può superare la data del 20 luglio”. Pertanto, l’articolo 25 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025 è aggiornato come segue:

Art. 25 - Proroghe
    1) Per cause di forza maggiore o qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi, per l'esecuzione delle attività preventive di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 24, gli Ispettorati forestali competenti, possono prorogare i termini previsti su istanza dell'Ente interessato o del soggetto titolare.
    2) La proroga non può superare la data del 20 luglio.

Consulta gli atti
Deliberazione della Giunta Regionale n.24/27 del 13 luglio 2023 - Sostituzione dell'articolo 20 e del comma 2 dell'articolo 25
Per saperne di più e scaricare gli atti vai all'approfondimento dedicato alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025


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