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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

A specifica destinazione

Alto Flumendosa
Le acque a specifica destinazione funzionale sono quei corpi idrici idonei a una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. In particolare sono acque a specifica destinazione, come definite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: le acque dolci superficiali destinata alla produzione di acqua potabile; le acque destinate alla balneazione; le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; le acque destinate alla vita dei molluschi. Il monitoraggio delle acque a specifica destinazione funzionale rientra nel monitoraggio sanitario, cioè connesso alla salute ed al benessere dell’individuo.

Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Le fonti di approvvigionamento d’acqua potabile si suddividono in canali artificiali, quali i canali ripartitori dell’ex EAF che hanno origine da serbatoi, opere di presa su traverse in corsi d’acqua e invasi artificiali.
Il monitoraggio delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile è finalizzato alla classificazione (individuazione della categoria), con l’attribuzione ad una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A dell’Allegato 2 alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che consente di poter utilizzare e/o destinare le acque dolci superficiali alla produzione di acqua potabile. I corpi idrici, aventi caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche tali da non rientrare neanche tra i valori limite imperativi della categoria A3, possono essere utilizzate con carattere di eccezionalità solo nel caso in cui non vi sia disponibilità di altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano. Le stazioni di monitoraggio nell’isola sono poste in corrispondenza delle opere di presa di invasi artificiali, corsi d'acqua e canali adduttori, per un totale di 47 prese d’acqua superficiale destinate alla potabilizzazione monitorate. Per ogni punto di controllo sono previsti dodici controlli all’anno.


Acque dolci superficiali destinate alla balneazione
La rete di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione, attiva dal 1985, suddivide la costa sarda in 647 zone soggette a classificazione.
Ogni anno prima della stagione balneare la Regione Sardegna emana una direttiva al fine di uniformare le norme sulla qualità delle acque di balneazione sull’intero territorio regionale. L’individuazione delle zone balneabili e delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione per la stagione successiva, avviene tramite atto amministrativo.
Le zone che sono “chiuse” ad inizio stagione non possono più essere riaperte per tutta la stagione.
Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge o qualora si presuma un pericolo d'inquinamento delle acque, emette ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione e, verificata l'idoneità delle acque, ordina la riapertura delle zone precedentemente interdette. L'elenco dei punti da monitorare può variare di anno in anno in funzione di eventuali cambiamenti della linea di costa, presenza di sorgenti inquinanti e richieste specifiche da parte dei Comuni.
Il periodo di campionamento inizia il 1° Aprile e termina il 30 Settembre. I parametri verificati per ciascun campione sono: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Colorazione e Trasparenza, Ossigeno disciolto, pH, Oli minerali, Fenoli, Sostanze tensioattive, Salmonelle. Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da punti di campionamento le zone in prossimità di scarichi e foci, le zone portuali, le zone militari e le zone industriali. Nel caso di aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti dall’inquinamento”, per esempio Zone A di riserva integrale, non vengono effettuati campionamenti. I tratti di costa di difficile accesso e non controllate ammontano a circa 548 km, mentre le zone non controllate in quanto permanentemente interdette ammontano a circa 336 km.
Si ha così che la parte non controllata ammonta a 884 km, mentre la costa controllata risulta pari a 963 km. La costa interdetta permanentemente ammonta invece a km 336, pari a circa il 18 % della costa totale, ossia km 1849.

Acque dolci idonee alla vita dei pesci
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce i criteri per designare quei corpi idrici superficiali che possono risultare idonei, mediante azioni di protezione e miglioramento della qualità, alla vita dei pesci. La designazione delle acque dolci, ritenute idonee alla vita dei pesci, prende in considerazione, in via preferenziale, quei corpi idrici di particolare pregio ambientale, scientifico o naturalistico quali per esempio corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi e riserve naturali, laghi naturali e artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali, acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate “di importanza internazionale”, nelle “oasi di protezione della fauna”.
La designazione in acque dolci idonee alla vita dei salmonidi o dei ciprinidi si ha dopo il riscontro del valore dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2 alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (pH, BOD5, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, nitriti, cloro residuo totale, zinco totale, rame disciolto, ossigeno disciolto e materie in sospensione). La Regione Sardegna, ha effettuato una prima designazione, attualmente soggetta a revisione in funzione di elementi imprevisti al momento della prima designazione.

Acque dolci superficiali destinate alla vita dei molluschi
L´allegato 2 alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce le caratteristiche delle acque destinate alla vita dei molluschi. La Regione Sardegna ha provveduto alla designazione delle aree idonee alla vita dei molluschi.