Legge 241/1990Decreto del Presidente della Repubblica 352/1992Decreto del Presidente della Repubblica 184/2006articolo 53 del Decreto legislativo 50/2016articolo 5 ter del Decreto legislativo 33/2013Ultimo aggiornamento: 12/01/2021Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente.
La legge non ammette istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. Il diritto di accesso è strumentale all’acquisizione di quella conoscenza necessaria per verificare se il comportamento dell’amministrazione è lesivo nei confronti di un interesse specifico.
Quando si parla di interesse non si fa riferimento esclusivamente all’interesse del singolo soggetto richiedente, ma anche ad interessi pubblici o diffusi; quindi anche il soggetto portatore di questo tipo di interessi è titolare del diritto di accesso (ad esempio un’associazione di categoria).
Modalità per l’esercizio dell’accesso ai documenti amministrativiIl diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato:
- in via
informale mediante richiesta, anche verbale, presso le sedi di ciascuna Struttura organizzativa dell’ARPAS (presso l’Ufficio Comunicazione o l’Ufficio Amministrativo o l’Ufficio Segreteria), secondo le modalità previste dall’articolo 14 del Regolamento unico in materia di accesso (
collegamento)
- in
via formale. La richiesta formale di accesso documentale va presentata al Servizio Supporti direzionali della Direzione generale dell’Agenzia compilando preferibilmente il Modulo richiesta accesso documentale (
collegamento). I controinteressati possono presentare al Servizio Supporti direzionali della Direzione generale dell’Agenzia una motivata opposizione alla richiesta di accesso documentale entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione secondo le modalità previste dall’articolo 17 del Regolamento unico in materia di accesso (
collegamento) compilando preferibilmente il Modulo opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso documenti amministrativi (
collegamento).
L’esame dei documenti amministrativi è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione, dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata, e per i diritti di ricerca e di visura.
In caso di accoglimento, l’Agenzia allega alla risposta i documenti amministrativi richiesti.
Modulistica, informative e indirizziIl modulo, l’informativa sul trattamento dei dati personali e gli indirizzi cui inoltrare la richiesta di Accesso documentale sono i seguenti:
-
Modulo richiesta Accesso documentale [file.rtf]- Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (
collegamento)
- via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari, per le richieste tramite posta ordinaria
info@arpa.sardegna.it, per le richieste tramite posta elettronica
PEC
arpas@pec.arpa.sardegna.it, per le richieste tramite Posta Elettronica Certificata
Il modulo, l’informativa sui dati personali e gli indirizzi cui inoltrare l’opposizione alla richiesta di Accesso documentale sono i seguenti:
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Modulo opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso documenti amministrativi [file.rtf]- Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (
collegamento)
- via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari, per le richieste tramite posta ordinaria
info@arpa.sardegna.it, per le richieste tramite posta elettronica
PEC
arpas@pec.arpa.sardegna.it, per le richieste tramite Posta Elettronica Certificata