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SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Prescrizioni regionali antincendio 2014/2016 - Revisione 2014

Prescrizioni antincendio
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/41 del 18 aprile 2014, sono state approvate le Prescrizioni 2014-2016, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000.

In particolare le prescrizioni contengono indicazioni e norme specifiche di prevenzione per alcune categorie di attività svolte da:
• allevatori e agricoltori;
• proprietari e gestori di strade e ferrovie;
• proprietari e gestori di linee e cabine elettriche;
• amministratori comunali;
• proprietari e gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento;
• proprietari e gestori di aree di sosta e parcheggi.

Le Prescrizioni approvate prevedono che:

- nel periodo dal 1 giugno al 15 ottobre vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”, durante il quale viene elaborato quotidianamente, a cura della Direzione Generale della Protezione Civile, il “Bollettino di previsione di pericolo di incendio”, la cui previsione è espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli di pericolosità: I, II, III, IV o estrema. La previsione è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”;
- nel periodo dal 1 al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre, su autorizzazione dei Servizi Territoriali Ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sono consentiti gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi;
- mentre nel periodo dal 15 al 31 maggio le stesse attività sono consentite previa comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio.

Rispetto alle prescrizioni dello scorso anno, si evidenzia che alcune specifiche attività (es. uso di mine e esplosivi nell’esercizio delle attività di cava, uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone, etc) sebbene escluse dal regime autorizzatorio, sono comunque vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello giornaliero di pericolosità è pari ad “estrema”.

Le Prescrizioni contengono, inoltre, una specifica disciplina relativa alle manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” le quali devono essere autorizzate dal Servizio Territoriale del CFVA competente per territorio, previa formale richiesta da inviare almeno 10 giorni prima dello spettacolo.

Sono confermate le norme di prevenzione, da attuarsi entro il 15 giugno, per: i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, l’A.N.A.S., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, i proprietari e i gestori di elettrodotti, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento.

I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, devono provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità ubicata all’interno della fascia perimetrale di 200 metri dall’abitato, lungo la viabilità di emergenza e lungo la viabilità a maggior rischio, come individuata dal Piano Regionale Antincendio, e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata R4 dai piani comunali di protezione civile.
I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile invece devono provvedere all'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza.

Nell’ambito di una corretta e più efficace applicazione del Piano, che coinvolge attivamente il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'Ente Foreste della Sardegna e le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono state impartite indicazioni affinché l'Ente Foreste, fatta salva la prioritaria attività di prevenzione entro i perimetri amministrati, contribuisca con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei Comuni con particolare riferimento al taglio, asportazione e smaltimento del fieno e delle sterpaglie presenti all’interno della fascia perimetrale dei 200 metri, individuata dai piani comunali di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, e lungo la viabilità comunale a maggior rischio individuata dal piano regionale antincendi.

Nei Comuni sprovvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, l’intervento dell’Ente Foreste, è subordinato alla presentazione da parte dei Comuni di un progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi soprattutto a tutela delle aree abitate.

Inoltre, i Comuni in cui abbia sede un'Organizzazione di Volontariato, regolarmente iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito presso la Direzione generale della protezione civile ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5.6.2013 ed operativa per la categoria AIB dello stesso elenco per l'anno 2014, se provvisti di piano comunale di protezione civile per rischio d'incendio di interfaccia, possono utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione per le attività di prevenzione di cui alle prescrizioni. In tal caso, il Comune provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
La Protezione civile regionale sottolinea l’importanza di contattare immediatamente il numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in caso di avvistamento incendi.

Documenti correlati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/41 del 18 aprile 2014 [file.pdf]
Prescrizioni regionali antincendio 2014-2016 [file.pdf]
Allegato B – Fac-simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento [file.doc]
Allegato C – Fac-simile di richiesta di comunicazione di abbruciamento [file.doc]
Allegato E – Fac-simile di richiesta di autorizzazione per manifestazione pirotecnica [file.doc]

Integrazione alla revisione - aggiunta articolo 16bis

La Giunta Regionale in data 16 settembre 2014 ha approvato la delibera n. 36/14 integrando le prescrizioni con l'art. 16bis che estende alle Forze Armate, gestori delle aree gravate da servitù militare e destinate a poligono di tiro e/o utilizzate per esercitazioni, l'obbligo di redazione di apposito piano antincendio.

Documenti correlati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/14 del 16 settembre 2014 [file.pdf]