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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Ampliamento delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale

L’11 aprile 2014 è entrato in vigore , il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (G.U. n. 72 del 27 marzo 2014, S.O. n. 27/L), in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC). Le nuove disposizioni comunitarie in tema di IPPC, riguardano i grandi impianti di combustione, gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le installazioni che producono biossido di titanio.
Il D.Lgs. 46/2014 integra il più volte rinnovato Testo Unico ambientale, il D.Lgs. 152/06, al quale vengono apportate ulteriori modifiche nelle parti seconda, quarta, quinta e ed al quale viene aggiunta una nuova parte quinta-bis riguardante le attività di produzione di biossido di titanio.
Unitamente alle modifiche degli articoli, si registra la modifica di taluni specifici allegati.
In particolare, in tema di AIA, si segnala la modifica introdotta nell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006 che viene sostituito in toto, ampliando e riformulando il campo di applicazione dell’IPPC. Si segnala, inoltre, l’introduzione del termine “installazione” per identificare un impianto AIA. La disciplina dell’IPPC si estende ad attività accessorie tecnicamente connesse anche se condotte da gestori differenti.
I gestori di attività esistenti indicate ex novo nell’Allegato VIII al fine di poter proseguire l’attività, devono presentare domanda di AIA alla provincia competente per territorio, entro il 7 settembre 2014. Le vecchie autorizzazioni di settore continuano ad avere efficacia fino al 7 luglio 2015, data entro la quale la provincia dovrà rilasciare l’AIA.
La parte quarta e i suoi allegati sono integrati dalle disposizioni, dalle norme tecniche e dai limiti di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti con speciali disposizioni per i forni per cemento, portando all’abrogazione del D.Lgs. 133/2005.
Per i grandi impianti di combustione è opportuno ricordare che essi non saranno più distinti tra anteriori al 1988 e anteriori al 2006, bensì il riferimento per la classificazione diventa la Direttiva 2010/75/UE: quindi si parla di anteriori al 2013, anteriori al 2002 e di nuovi impianti con limiti differenti in base all’età dell’impianto; i loro gestori dovranno confortarsi con limiti più bassi coerentemente con la nuova classificazione.
Il tempo a disposizione per l’eventuale adeguamento impiantistico è poco, perché i grandi impianti di combustione anteriori al 2013 dovranno rispettare i nuovi limiti in dal 1 gennaio 2016. Si noti che i limiti introdotti sono generalmente inferiori a quelli già fissati dall’Allegato II alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, in taluni casi, inferiori anche a quelli stabiliti dalla direttiva. Le modifiche riguardanti l’emissione di composti organici volatili sono, invece, meno rilevanti.

Consulta i documenti
Comunicato AIA [file .pdf]
Schema nuova domanda di AIA [file .doc]
D.lgs 4 marzo 2014 n. 46 di modifica del d.lgs 152/2006 [file .pdf]
Nuovo Allegato VIII Parte seconda del D.lgs 152/2006 [file .pdf]

Consulta il procedimento