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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

introduzione alberi monumentali

interno di un bosco
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in Sardegna, svolge funzioni di tutela tecnica ed economica dei beni silvo - pastorali dei comuni e degli enti pubblici, nonché di tutela della flora e della vegetazione in virtù del D.P.R. 22.8.1972, n. 669 , che trasferisce alla Regione tutte le competenze del Corpo forestale dello Stato.

La legge 14 gennaio 2013, n. 10 , Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, va anche a potenziare il preesistente quadro normativo sulla tutela dei patriarchi verdi e all’articolo 7 detta le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Un successivo decreto del 23 ottobre 2014 (di seguito denominato “DM”), del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha provveduto a stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonché ad istituire un elenco degli alberi monumentali d’Italia.

Tale legge risultava potenzialmente lesiva delle prerogative autonomistiche delle regioni e Provincie e statuto speciale, laddove attribuiva al Corpo Forestale dello Stato gli adempimenti in materia di alberi monumentali, in luogo dei Corpi Forestali delle regioni e Province autonome.

Infatti l’art.3 del “DM”, prevede testualmente che: Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza (…)

Su pressione della Conferenza unificata Stato regioni, il Ministro ha introdotto nel “DM” una clausola di salvaguardia, secondo la quale nel territorio della regione Sardegna, le funzioni attribuite dal medesimo decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, sono esercitate dal Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.