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SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Prescrizioni regionali antincendi 2014/2016 - Aggiornamento 2015

Prescrizioni antincendio
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.14/11 del 8 aprile 2015, è stato approvato l’aggiornamento delle Prescrizioni 2015, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000.
In particolare le prescrizioni contengono indicazioni e norme specifiche di prevenzione per alcune categorie di attività svolte da:
• allevatori e agricoltori;
• proprietari e gestori di strade e ferrovie;
• proprietari e gestori di linee e cabine elettriche;
• amministratori comunali;
• proprietari e gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento;
• proprietari e gestori di aree di sosta e parcheggi.
Le Prescrizioni contengono, inoltre, una specifica disciplina relativa alle manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” le quali devono essere autorizzate dal Servizio Territoriale del CFVA competente per territorio, previa formale richiesta da inviare almeno 10 giorni prima dello spettacolo.
Sono confermate le norme di prevenzione, da attuarsi entro il 15 giugno, ma solo per l’anno 2015, per:
- i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli;
- i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili;
- l’A.N.A.S., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario;
- i proprietari e i gestori di elettrodotti;
- i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento.

I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, devono provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità ubicata all’interno della fascia perimetrale di 200 metri dall’abitato, lungo la viabilità di emergenza e lungo la viabilità a maggior rischio, come individuata dal Piano Regionale Antincendi, e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata R4 dai piani comunali di protezione civile.
I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile invece devono provvedere all'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza.
Anche per il 2015, nell’ambito di una corretta ed efficace applicazione del Piano regionale antincendi, che coinvolge attivamente il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l'Ente Foreste della Sardegna e le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono state impartite indicazioni affinché l'Ente Foreste, fatta salva la prioritaria attività di prevenzione entro i perimetri amministrati, contribuisca con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei Comuni con particolare riferimento al taglio, asportazione e smaltimento del fieno e delle sterpaglie presenti all’interno della fascia perimetrale dei 200 metri, individuata dai piani comunali di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, e lungo la viabilità comunale a maggior rischio individuata dal piano regionale antincendi.
Nei Comuni sprovvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, l’intervento dell’Ente Foreste, è subordinato alla presentazione da parte dei Comuni di un progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi soprattutto a tutela delle aree abitate.
Inoltre, i Comuni in cui abbia sede un'Organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito presso la Direzione generale della protezione civile ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5.6.2013 ed operativa per la categoria AIB dello stesso elenco per l'anno 2015, se provvisti di piano comunale di protezione civile per rischio d'incendio di interfaccia, possono utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione per le attività di prevenzione di cui alle prescrizioni. In tal caso, il Comune provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
A partire dal prossimo anno 2016, tutte le norme di prevenzione previste nelle prescrizioni (da attuarsi entro il 15 giugno del 2015) dovranno essere attuate prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo, ossia entro il 31 maggio.

Il documento aggiornato per il 2015 prevede inoltre le seguenti sostanziali modifiche:
estensione del periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo dal 1 giugno al 31 ottobre, anziché al 15 di ottobre;
modifica del periodo del regime autorizzatorio per le pratiche strettamente agricole e selvicolturali di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, dal 15 maggio (anziché dal 1° giugno) al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre (anziché al 15 ottobre);
gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita solo su autorizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale secondo i precetti contenuti nel documento;
i proprietari e gestori di elettrodotti devono adottare adeguate misure di manutenzione al fine di rimuovere le conseguenze di degrado di isolatori, conduttori e sostegni dovuto a strefolature, corrosioni, rotture e accumuli salini, che possono produrre surriscaldamento dei componenti o caduta di materiale, tale da poter generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
l’obbligo di far predisporre un apposito Piano antincendi per le aree gravate da servitù militari di ciascuno dei poligoni di Perdasdefogu, Capo Frasca e Capo Teulada, con la previsione di automezzi dotati di attrezzatura idrica antincendi condotti da personale idoneamente equipaggiato e in grado di effettuare l’eventuale intervento di estinzione, nonché la previsione di adeguate misure di prevenzione per le giornate e le aree per cui è previsto un livello di pericolosità giornaliero con codice Arancione (pericolosità Alta) e/o con codice Rosso (pericolosità Estrema), secondo quanto previsto nel vigente piano regionale antincendi.

Documenti correlati:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/11 del 8 aprile 2015
- "Opuscolo normativo”
- BURAS - Supplemento straordinario al n. 18 [file.pdf]
- “Allegato B” - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione per manifestazione pirotecnica
- “Allegato C” - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento