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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Normativa di riferimento

Per inserire i criteri ecologici all’interno di un bando di gara, l’ente deve fare riferimento alla normativa vigente in termini di appalti pubblici esattamente come farebbe per richiedere altri tipi di requisiti. A definire meglio il quadro giuridico nel quale inserire il Gpp sono poi intervenute sia la comunicazione interpretativa 274/01 “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità d’integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici”, che illustra le possibilità di considerare aspetti ambientali nell’aggiudicazione dei contratti, sia la nuova direttiva europea sugli appalti pubblici (2004/18/CE), che fa esplicito riferimento alle prestazioni ambientali dei beni e dei servizi.

Gli enti aggiudicatori sono liberi di definire l’oggetto dell’appalto o le definizioni alternative dell’oggetto anche attraverso il ricorso a varianti, nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali, purché tale scelta non abbia la conseguenza di limitare l’accesso all’appalto, a scapito di altri Stati Membri. La tutela dei valori ambientali può avvenire anche nel quadro delle prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto degli appalti, ovvero delle specifiche tecniche che gli organismi acquirenti devono indicare nei documenti generali degli appalti ed alle quali i partecipanti devono conformarsi. Inoltre, un’amministrazione aggiudicatrice può chiedere al fornitore, la cui offerta è stata prescelta, che l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto avvenga nel rispetto di determinati obblighi tesi a tutelare l’ambiente.

Oggi si può quindi dire che, tecnicamente, non vi è più alcuno ostacolo giuridico alla considerazione di criteri ecologici quale parametro di acquisto di beni e servizi da parte dell’amministrazione pubblica e che anzi l’Unione Europea spinge proprio, attraverso l’ultima Direttiva sugli Appalti Pubblici, in questa direzione.
La normativa nazionale con il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice De Lise, ha recepito le direttive comunitarie e ha fornito indicazioni ancor più forti di quelle di matrice comunitaria. In particolare l’art. 2 stabilisce la possibilità di “subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell’ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile” e l’art. 68 circa le “Specifiche tecniche” che introduce nel nostro ordinamento l’obbligo di definire le specifiche tecniche “Ogniqualvolta sia possibile”,… “in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”.

Esistono norme che in alcuni casi rendono obbligatorio l’acquisto di prodotti a impatto ambientale ridotto. Il riferimento principale è il D.M. 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”. La normativa, sebbene in vigore, per motivi tecnici e procedurali, a tutt’oggi non ha conseguito i risultati attesi.
Le indicazioni contenute nel piano d’azione nazionale sul Gpp potranno essere utile strumento per armonizzare i principi del dm 203/2003 con quelli del Green Public Procurement, che si basa su considerazioni afferenti l’intero ciclo di vita ambientale di beni, di servizi e di lavori (e quindi non solo prodotti con materiale riciclate) e per fornire, ove opportuno, un seguito operativo alle disposizioni del decreto.