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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Differimento di termini in materia di Autorizzazione integrata ambientale (Aia)

inceneritore
04.07.2008

Il 19 dicembre 2007 è stata emanata la Legge 243 di conversione del Decreto legge n. 180 del 30 ottobre 2007 "Differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) e norme transitorie".
La Legge prevede che gli impianti soggetti ad Aia già in esercizio potranno proseguire la propria attività fino al 31 marzo 2008, nelle more della definizione dei procedimenti di rilascio della medesima autorizzazione tuttora pendenti. Tale proroga è stata stabilita al fine di evitare che la normativa antinquinamento bloccasse il funzionamento di impianti industriali di vario genere, essenziali per il tessuto produttivo.
Il Decreto legge 248/2007 (convertito con modificazioni nella Legge 31/2008) ha successivamente introdotto nel citato Decreto legge 180/2007 ulteriori norme volte ad impedire il congelamento delle attività d'impresa, anche nel caso in cui entro la data del 31 marzo 2008 non sia stata rilasciata la autorizzazione integrata ambientale, regolarmente richiesta. In mancanza del rilascio di tale autorizzazione entro il 31 marzo 2008:

1) per le domande di Aia relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all’esecuzione degli interventi proposti finalizzati all’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima;

2) i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all’esercizio dell’impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. L’autorità competente, se lo reputa necessario, rilascia un’autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.

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