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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Linee guida per ecocentri comunali e aree attrezzate di raggruppamento

Buggerru
In tema di strutture al servizio delle raccolte differenziate comunali il D.Lgs. n. 4/2008 (cosiddetto “correttivo ambientale”) ha introdotto la nuova definizione di “centro di raccolta”, ovvero quell’area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 Aprile 2008 è stato definito il nuovo regime autorizzativo e sono state emanate le norme tecniche minime cui devono conformarsi i centri di raccolta.

Nelle linee guida allegate alla circolare 19387 del 25 luglio 2008 la Regione recepisce le prescrizioni impartite dal Ministero dell’Ambiente per i centri di raccolta (o “ecocentri”) e aggiorna le disposizioni precedentemente fornite per le aree attrezzate di raggruppamento, ovvero quelle strutture presidiate e non aperte al pubblico, a supporto dell’organizzazione del servizio di raccolta da parte degli operatori del servizio per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata e dei rifiuti indifferenziati ai successivi impianti di recupero o smaltimento.

Poiché, in linea con la definizione citata, il decreto ministeriale 8 Aprile 2008 riconduce l’attività che si svolge negli ecocentri nell’ambito della raccolta, l’onere dell’approvazione della realizzazione degli ecocentri compete ai comuni. Al contrario, per le aree attrezzate di raggruppamento permane il precedente regime autorizzativo, che prevede l’iscrizione in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006, oppure l’autorizzazione con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del medesimo decreto; l’una o l’altra procedura dipendono dall’attività che si svolge nell’impianto, come illustrato nelle linee guida.

L’approvazione comunale alla realizzazione degli ecocentri è possibile esclusivamente nella fattispecie prevista nel citato decreto, ovvero per impianti accessibili alla cittadinanza, nei quali sia possibile conferire in maniera differenziata solo i rifiuti ivi elencati, provenienti da utenze domestiche e non domestiche. Di conseguenza, qualora ecocentri e aree attrezzate di raggruppamento convivano nello stesso sito oppure nel caso in cui l’ecocentro in progetto si discosti da quanto previsto dal D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 (per esempio riguardo ai codici CER conferibili, a trattamenti aggiuntivi, etc.) sarà necessario dotare l’intero complesso di autorizzazione provinciale (ordinaria o semplificata) e non comunale.

Consulta i documenti
Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento [file .pdf]