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Dal 13 gennaio entra in vigore il regolamento sulle sponsorizzazioni
Lavoro d'ufficio, documenti
Ultimo aggiornamento: 12/01/2012

La possibilità di ricorrere a questo nuovo strumento di finanziamento per le pubbliche amministrazioni è sancito da una legge del 1997, per favorire l’innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, migliorando la qualità dei servizi prestati al cittadino
Di cosa si tratta
La sponsorizzazione può essere definita come la forma di pubblicità con la quale un soggetto consente allo sponsor di promuovere la propria immagine, marchio, simbolo in occasione dello svolgimento di una propria attività, in cambio di un corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi.
In genere, la sponsorizzazione si sostanzia nell’associare il logo che individua lo sponsor con un evento culturale o un intervento di promozione di beni culturali oppure con spettacoli di vario tipo.
La possibilità per tutte le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere allo strumento della sponsorizzazione è stata prevista per la prima volta dalla Legge 449 del 1997.
Attraverso questa norma, inserita in un contesto di disposizioni di finanza pubblica (c.d. legge finanziaria per il 1998, Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) si è voluto consentire alle Amministrazioni di conseguire risparmi di spesa e reperire risorse alternative e integrative per far fronte alla crescente domanda di interventi.
Negli ultimi anni le Pubbliche Amministrazioni hanno spesso fatto ricorso alle sponsorizzazioni per le più varie finalità: culturali, sportive, di utilità sociale. Per potervi ricorrere è però necessaria l'adozione di un apposito regolamento, come fatto di recente dall'Ente Foreste.

Cosa prevede il Regolamento adottato dall'Ente Foreste
Conformemente a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici che colloca il contratto di sponsorizzazione tra i cosiddetti contratti esclusi, prevede l’applicazione dei principi del Trattato comunitario per la scelta dello sponsor.
Viene ovviamente previsto il cosiddetto diritto di rifiuto, ossia la possibilità dell'Ente di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione quando ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata o il messaggio pubblicitario possa causare pregiudizio alla sua immagine o alle proprie iniziative o la proposta di sponsorizzazione sia inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Viene inoltre escluso che l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti politici, sindacali, filosofici o religiosi.
L'utilizzo delle sponsorizzazioni dimostra la volontà di un cambiamento organizzativo nell'Amministrazione, aperta al confronto con esperienze e strumenti tipici del settore privato.

Benefici attesi
Grazie all’apporto economico dato dagli sponsor, potrebbe determinarsi per diverse attività dell'Ente Foreste un miglioramento concreto nella qualità dell’offerta alla collettività.

Consulta le pagine
I Regolamenti pubblicati nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente Foreste