Sono organi dell’Agenzia:
a) l'Amministratore unico;
b) il Collegio dei revisori dei conti;
c) il Comitato territoriale.
a) L'Amministratore unico dell'Agenzia Prof. Giuseppe Pulina- Nomina -Decreto del Presidente del 14 giugno 2016, n. 34 [file.pdf]- Prerogative - (art. 42
Legge Forestale, art. 4 dello Statuto provvisorio)
L’Amministratore unico
detiene la rappresentanza legale dell'Agenzia.
Adotta le proprie decisioni in forma di deliberazioni, soggette alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia e, per lo svolgimento delle proprie attività, è supportato da un ufficio di segreteria costituito da dipendenti Forestas.
Svolge le funzioni previste nell’art 42 comma 2 L.R. n. 8/2016 e le ulteriori affidategli dalla legge, dagli atti di programmazione e dallo Statuto.
b) Collegio dei revisori dei contiRisulta
composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali. I membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore cui compete il controllo, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente. Nei confronti dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 20/1995
- Prerogative - (ex art. 45
Legge Forestale, art. 6 dello Statuto provvisorio)
Esprime il
parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia e sulle relative variazioni anche in termini di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli
equilibri complessivi della gestione. Esercita, inoltre, le funzioni previste dall'art. 6 della L.R. 14/1995 e gli ulteriori compiti eventualmente assegnati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. In materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di collegio sindacale.
Componenti del Collegio (già Ente Foreste):
- Dott.ssa Giovanna Lucia Satta (Presidente);
- Dott. Andrea Mura (Componente);
- Dott. Michele Buttu (Componente).
Atti di nomina:
-- Delibera di Giunta Regionale n. 25/22 del 3.05.2016 [file .pdf]--
Delibera di Giunta Regionale n. 42/1 del 27.10.2014 [.pdf]--
Decreto del Presidente della Giunta regionale n.136 del 20.11.2014 [file .pdf]--
Delibera di Giunta Regionale n. 25/22 del 03.05.2016 [file .pdf]Dati su Amministrazione Trasparente: consulta la pagina relativa agli
Organi di indirizzo politico-amministrativo e di controllo gestionalec) Comitato territoriale- Prerogative - (ex art. 44
Legge Forestale)
Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive, in particolare raccordando l'attività di gestione dell'Agenzia al
sistema delle autonomie locali ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte.
Inoltre
esprime parere sullo statuto e sulle sue modifiche nonché sul programma triennale e annuale delle attività.
Si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente ed assume validamente i propri pareri se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
I pareri sono assunti a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
I pareri del Comitato sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta formalizzata al Presidente dall'Amministratore Unico, decorsi i quali si prescinde dalle stesse.
Il Comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo
presiede, e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali scelti tra i sindaci
in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. Alle riunioni del Comitato
partecipa, senza diritto di voto, l'Amministratore unico. Il Direttore generale dell'Agenzia funge da
segretario del Comitato.
componenti del ComitatoSono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica tre anni e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale e decadono allo scadere del mandato elettivo.
Svolgono i compiti previsti dalla legge forestale regionale e dallo statuto
a titolo gratuito (compete il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dall’art. 6 della legge regionale n. 20/1995 e ss.mm.ii.)
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L'Organismo indipendente di
valutazione della performance (OIV) è istituito dal decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 e sostituisce i servizi di controllo interno, previsti dal decreto legislativo 286 del 30 luglio 1999.
Consulta la pagina di dettaglio sull'OIVPer altre informazioni visita la sezione Amministrazione Trasparente:-
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