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Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 21
Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive «1 stella – locanda», a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Fintanto che con successiva legge regionale non vengano disciplinati i requisiti minimi per l’esercizio in Sardegna dell’attività di affittacamere, le strutture ricettive con numero di camere non eccedenti le sei unità e prestazioni di alloggio anche inferiori ad una settimana, ancorchè non in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sono classificate ad «1 stella», con l’obbligatoria denominazione aggiuntiva di «locanda».
La classifica è attribuita dal Comune competente per territorio con le procedure della citata legge regionale n. 22, previo accertamento sopralluogo dell’idoneità delle strutture sotto il combinato profilo statico ed igienico, nonchè del decoro e confortevolezza dei relativi ambienti, arredi e prestazioni di servizio.
Per l’esercizio di tali strutture, i titolari debbono conseguire - oltre alla licenza comunale prevista dall’articolo 13, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 – l’iscrizione al Registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, Sezione speciale dei soggetti esercenti imprese turistiche.
Quando ricorra il presupposto dell’articolo 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, l’iscrizione a detta Sezione speciale dei titolari delle strutture di cui al precedente primo comma è disposta a domanda, prescindendo dalle condizioni di cui alle lettere b) e d) dello stesso articolo 5.
Per quanto non previsto dal presente articolo, nei confronti delle strutture ricettive classificate ad «1 stella – locanda» trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina stabilita per gli esercizi alberghieri dalla vigente legislazione, ivi compresa la normativa dell’ultimo comma dell’articolo 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 aprile 1987.

Melis
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