Montiferru un'anno dopo l'incendio del 2021

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi 2023-2025

23/05/2024

AGGIORNAMENTO 2024

Con Deliberazione n. 11/34 del 30 aprile 2024, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2024 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2024 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 9 del PRAI). La delibera è stata modificata e integrata con Deliberazione n. 14/81 del 22 maggio 2024.

Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 Aggiornamento 2024”, si articola di nove parti specifiche, costituite dalla “Relazione generale”, dalle “Prescrizioni regionali antincendio” e da sette allegati, cartografici e tabellari, allegati alla deliberazione che ne panno parte integrante e sostanziale.

Il documento è approvato in conformità con quanto disposto dalla legge del 21.11.2000, n.353, che prevede in capo alle Regioni l'approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile con decreto del 20.12.2001 e della legge regionale 27.04.2016, n.8 (Legge forestale della Sardegna), che definisce puntualmente le misure di prevenzione, individuando i contenuti del Piano regionale antincendi (PRAI) e indicando la composizione del sistema regionale di lotta contro gli incendi.

Il PRAI ha la finalità di programmare e coordinare le attività antincendio di tutte le componenti istituzionali, e contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di programmare opportunamente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, sulla base di un modello organizzativo costituito dalla pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono, in forme e ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi del Piano stesso.

Altro obiettivo del documento è quello di definire le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio del territorio e di assistenza alla popolazione, oltre a quello di disporre, secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.

Il Piano regionale costituisce un documento di riferimento per l'intero Sistema regionale di protezione civile per le attività finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e la prevenzione e la gestione del rischio nonché elemento di riferimento per la pianificazione comunale di protezione civile, obbligatoria in base al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile), affinché ogni Amministrazione comunale, possa adeguare le proprie pianificazioni per mettere in sicurezza la popolazione.

Il Piano è articolato in nove parti specifiche, costituite dalla relazione generale, dalle Prescrizioni regionali antincendio e da sette allegati, cartografici e tabellari.

PARTE PRIMA
La prima parte, descrittiva, riguarda la pianificazione regionale e delinea il modello organizzativo generale, costituito dalla pluralità di soggetti del sistema di protezione regionale che concorrono, in forme e ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi, con particolare riferimento all'ottimizzazione delle azioni di previsione, prevenzione e spegnimento mediante l'attuazione di specifiche e predeterminate procedure da adottare per il coordinamento delle strategie di lotta, nello specifico:

- Direzione generale della Protezione Civile
- Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA)
- Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (Forestas)
- Vigili del Fuoco
- Organizzazioni di volontariato
- Gruppi comunali
- Compagnie barracellari

PARTE SECONDA
La seconda parte riguarda i Presidi territoriali, che fanno parte dell'intero apparato di lotta regionale e contiene i dati tabellari delle strutture operative del CFVA, dell'Agenzia FoReSTAS, dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni di volontariato, dei Gruppi comunali e delle Compagnie barracellari

PARTE TERZA
La terza parte contiene gli elenchi dei punti di attingimento idrico, e delle postazioni di avvistamento dell'Agenzia Forestas.

PARTE QUARTA
La quarta parte contiene la cartografia con la relativa dislocazione delle basi operative, delle strutture operative (CFVA, Forestas, VVF, OdV AIB, Compagnie Barracellari) delle postazioni di avvistamento, delle risorse idriche, delle strutture turistiche ricettive e multifunzionali, degli obiettivi prioritari da difendere - aree protette, degli obiettivi prioritari da difendere - vincolo idroogeologico.

PARTE QUINTA
La quinta parte è costituita dallo studio sul rischio antincendio boschivo, ovvero, nello specifico, la descrizione dell'elaborazione cartografica in termini di previsione del rischio di incendio boschivo, la zonizzazione per l'individuazione di aree omogenee in termini di incendi e la zonizzazione degli obiettivi da difendere.

PARTE SESTA
La sesta parte contiene i dati cartografici relativi ai rilievi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di tutte le aree percorse dal fuoco e delle insorgenze negli ultimi 5 anni.

PARTE SETTIMA
La settima parte contiene i dati tabellari e la rappresentazione cartografica dell'indice di pericolosità e di rischio di incendio di tutti i Comuni della Sardegna e i dati relativi allo stato della pianificazione comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia.

PARTE OTTAVA
L'ottava parte riguarda la pianificazione dei Parchi Nazionali, in particolare contiene le procedure da attuare nell'Arcipelago di La Maddalena e nell'Asinara approvate dal Ministero per l'Ambiente sulla base dell'intesa regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 353/2000.


PARTE NONA
La nona parte contiene le Prescrizioni regionali antincendio aggiornate al 2024,dove viene anticipata al 1° maggio l’emissione del Bollettino di “elevata pericolosità per rischio incendi boschivi” - elaborato dal Centro Funzionale Decentrato della Direzione Generale della Protezione Civile ed emesso dal Direttore Generale - e la possibilità di modificare il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo (ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre) con determinazione del Direttore generale della protezione civile, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell’anno, considerato l’andamento meteorologico stagionale.


Consulta i documenti

Piano generale - Allegato 1
Presidi territoriali antincendio - Allegato 2
Rete dei punti di avvistamento e risorse idriche - Allegato 3
Cartografia regionale - Allegato 4
Studio sul rischio AIB - Allegato 5
Superfici percorse dal fuoco - Allegato 6
Pianificazione comunale-Indice di pericolosità-Rischio comunale - Allegato 7
Piano Parco Arcipelago di La Maddalena - Allegato 8
Piano Parco Asinara - Allegato 8bis
Prescrizioni regionali antincendio - Allegato 9

Vai all'articolo sulle Prescrizioni regionali antincendio - Aggiornamento 2024

Prescrizioni regionali antincendio 2024 - versione stampabile
Prescrizioni regionali antincendio - aggiornamento 2024 Versione stampabile

Testo vigente nel 2023
Vai all'articolo sull'approvazione del PRAI per il triennio 2023 -2025

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