Decreto legislativo 195/2005articolo 3 sexies Decreto legislativo 152/2006Ultimo aggiornamento: 12/01/2021Il diritto di accesso all’informazione ambientale vuole realizzare, attraverso la più ampia diffusione dei dati, una migliore e più efficace tutela preventiva dell’ambiente. L’informazione ambientale ha dunque ad oggetto il complesso delle condizioni esterne in cui vive l’essere umano. All’interno di tale nozione rientrano inoltre tutti i dati in possesso dell’autorità pubblica, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati formati dalla pubblica amministrazione o utilizzati nell’ambito di un procedimento amministrativo, gli unici limiti ipotizzabili sono i casi di esclusione tassativamente elencati dall’articolo 5 del Decreto legislativo 195/2005.
Il Codice dell’ambiente, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 3-sexies, afferma che, in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle previsioni della Convenzione di Åarhus e ai sensi del Decreto legislativo 195/2005, «chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale».
La definizione di informazione ambientale è rinvenibile all’articolo 2 del Decreto legislativo 195/2005. Il diritto d’accesso all’informazione ambientale viene riconosciuto come un diritto “civico” a legittimazione universale. Il legislatore ha voluto estendere l’accesso anche alle
informazioni, sottolineando che l’accessibilità alle informazioni ambientali (che implicano un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste) assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’articolo 22 della Legge 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’AmministrazioneLa distinzione tra diritto di accesso all’informazione ambientale e diritto all’accesso civico generalizzato è costituito dal fatto che il secondo costituisce regola generale adattabile a tutte le tipologie di dati ed informazioni mentre il primo è relativo esclusivamente alle tipologie di dati ed informazioni ambientali.
Modalità per l’esercizio dell’accesso all’informazione ambientaleIl diritto di accesso all’informazione ambientale può essere esercitato:
- in via
informale mediante richiesta, anche verbale, presso le sedi di ciascuna Struttura organizzativa dell’ARPAS (presso l’Ufficio Comunicazione o l’Ufficio Amministrativo o l’Ufficio Segreteria), secondo le modalità previste dall’articolo 32 del Regolamento unico in materia di accesso (
collegamento);
- in via
formale. La richiesta formale di accesso all’informazione ambientale va presentata al Servizio Supporti direzionali della Direzione generale dell’Agenzia compilando preferibilmente il Modulo richiesta accesso all’informazione ambientale (
collegamento). I controinteressati possono presentare al Servizio Supporti direzionali della Direzione generale dell’Agenzia una motivata opposizione, e se del caso una Dichiarazione, alla richiesta di accesso documentale entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione secondo le modalità previste dall’articolo 32 del Regolamento unico in materia di accesso (
collegamento) compilando preferibilmente il Modulo opposizione/dichiarazione del controinteressato alla richiesta di accesso all’informazione ambientale (
collegamento).
L’esame dell’informazione ambientale richiesta è gratuito. Il rilascio di copia della stessa è subordinato al rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione - determinato dall’ARPAS secondo quanto indicato nell’Allegato 2 alla Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del 13 dicembre 2017 - dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata, e per i diritti di ricerca, di visura e, in casi specifici, di elaborazione ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e s.m.i., determinato secondo quanto indicato nell’articolo 37 del Regolamento unico in materia di accesso (
collegamento).
In caso di accoglimento, l’Agenzia allega alla risposta l’informazione ambientale richiesta.
Modulistica, informative e indirizziIl modulo, l’informativa sul trattamento dei dati personali e gli indirizzi cui inoltrare la richiesta di Accesso informazione ambientale sono i seguenti:
-
Modulo richiesta Accesso informazione ambientale [file.rtf]- Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (
collegamento)
- via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari, per le richieste tramite posta ordinaria
info@arpa.sardegna.it, per le richieste tramite posta elettronica
PEC
arpas@pec.arpa.sardegna.it, per le richieste tramite Posta Elettronica Certificata
Il modulo, l’informativa sui dati personali e gli indirizzi cui inoltrare l’opposizione/dichiarazione alla richiesta di Accesso informazione ambientale sono i seguenti:
-
Modulo opposizione/dichiarazione del controinteressato alla richiesta di accesso informazione ambientale [file.rtf]- Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (
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- via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari, per le richieste tramite posta ordinaria
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