AGGIORNAMENTO 2024Con
Deliberazione n. 11/34 del 30 aprile 2024, la
Giunta regionale ha
approvato l’aggiornamento 2024 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’
aggiornamento per il 2024 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 9 del PRAI). La delibera è stata modificata e integrata con
Deliberazione n. 14/81 del 22 maggio 2024.
Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 Aggiornamento 2024”, si articola di
nove parti specifiche, costituite dalla
“Relazione generale”, dalle
“Prescrizioni regionali antincendio” e da
sette allegati, cartografici e tabellari, allegati alla deliberazione che ne panno parte integrante e sostanziale.
Il documento è approvato in conformità con quanto disposto dalla legge del 21.11.2000, n.353, che prevede in capo alle Regioni l'approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile con decreto del 20.12.2001 e della legge regionale 27.04.2016, n.8 (Legge forestale della Sardegna), che definisce puntualmente le misure di prevenzione, individuando i contenuti del Piano regionale antincendi (PRAI) e indicando la composizione del sistema regionale di lotta contro gli incendi.
Il PRAI ha la finalità di
programmare e
coordinare le
attività antincendio di tutte le componenti istituzionali, e contiene il quadro delle
conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di programmare opportunamente le
attività di previsione,
prevenzione e
lotta attiva, sulla base di un modello organizzativo costituito dalla
pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono, in forme e ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi del Piano stesso.
Altro obiettivo del documento è quello di
definire le procedure di emergenza, le attività di
monitoraggio del territorio e di
assistenza alla popolazione, oltre a quello di disporre, secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di
prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.
Il Piano regionale costituisce un
documento di riferimento per l'intero
Sistema regionale di protezione civile per le attività finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e la prevenzione e la gestione del rischio nonché
elemento di riferimento per la
pianificazione comunale di protezione civile, obbligatoria in base al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile), affinché ogni Amministrazione comunale, possa
adeguare le proprie
pianificazioni per mettere in
sicurezza la
popolazione.
Il Piano è articolato in
nove parti specifiche, costituite dalla
relazione generale, dalle
Prescrizioni regionali antincendio e da
sette allegati,
cartografici e
tabellari.
PARTE PRIMALa prima parte, descrittiva, riguarda la
pianificazione regionale e delinea il
modello organizzativo generale, costituito dalla pluralità di soggetti del sistema di protezione regionale che concorrono, in forme e ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi, con particolare riferimento all'
ottimizzazione delle azioni di
previsione,
prevenzione e
spegnimento mediante l'attuazione di specifiche e predeterminate
procedure da adottare per il coordinamento delle strategie di lotta, nello specifico:
- Direzione generale della Protezione Civile
- Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA)
- Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (Forestas)
- Vigili del Fuoco
- Organizzazioni di volontariato
- Gruppi comunali
- Compagnie barracellari
PARTE SECONDALa seconda parte riguarda i
Presidi territoriali, che fanno parte dell'intero apparato di lotta regionale e contiene i
dati tabellari delle
strutture operative del
CFVA, dell'Agenzia
FoReSTAS, dei
Vigili del Fuoco, delle
Organizzazioni di volontariato, dei
Gruppi comunali e delle
Compagnie barracellariPARTE TERZALa terza parte contiene gli elenchi dei punti di
attingimento idrico, e delle
postazioni di avvistamento dell'Agenzia
Forestas.
PARTE QUARTALa quarta parte contiene la
cartografia con la relativa dislocazione delle basi operative, delle strutture operative (CFVA, Forestas, VVF, OdV AIB, Compagnie Barracellari) delle postazioni di avvistamento, delle risorse idriche, delle strutture turistiche ricettive e multifunzionali, degli obiettivi prioritari da difendere - aree protette, degli obiettivi prioritari da difendere - vincolo idroogeologico.
PARTE QUINTALa quinta parte è costituita dallo
studio sul rischio antincendio boschivo, ovvero, nello specifico, la descrizione dell'elaborazione cartografica in termini di previsione del rischio di incendio boschivo, la
zonizzazione per l'individuazione di
aree omogenee in termini di incendi e la zonizzazione degli
obiettivi da difendere.
PARTE SESTALa sesta parte contiene i dati cartografici relativi ai
rilievi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
di tutte le aree percorse dal fuoco e delle
insorgenze negli ultimi 5 anni.
PARTE SETTIMALa settima parte contiene i
dati tabellari e la rappresentazione cartografica dell'
indice di pericolosità e di rischio di incendio di tutti i
Comuni della Sardegna e i dati relativi allo
stato della
pianificazione comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia.
PARTE OTTAVAL'ottava parte riguarda la
pianificazione dei Parchi Nazionali, in particolare contiene le procedure da attuare nell'Arcipelago di
La Maddalena e nell'Asinara approvate dal Ministero per l'Ambiente sulla base dell'intesa regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 353/2000.
PARTE NONALa nona parte contiene le Prescrizioni regionali antincendio aggiornate al 2024,dove viene anticipata al 1° maggio l’emissione del Bollettino di “elevata pericolosità per rischio incendi boschivi” - elaborato dal Centro Funzionale Decentrato della Direzione Generale della Protezione Civile ed emesso dal Direttore Generale - e la possibilità di modificare il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo (ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre) con determinazione del Direttore generale della protezione civile, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell’anno, considerato l’andamento meteorologico stagionale.
Consulta i documentiPiano generale - Allegato 1Presidi territoriali antincendio - Allegato 2Rete dei punti di avvistamento e risorse idriche - Allegato 3Cartografia regionale - Allegato 4Studio sul rischio AIB - Allegato 5Superfici percorse dal fuoco - Allegato 6Pianificazione comunale-Indice di pericolosità-Rischio comunale - Allegato 7Piano Parco Arcipelago di La Maddalena - Allegato 8Piano Parco Asinara - Allegato 8bisPrescrizioni regionali antincendio - Allegato 9Vai all'articolo sulle Prescrizioni regionali antincendio - Aggiornamento 2024Prescrizioni regionali antincendio 2024 - versione stampabile
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Testo vigente nel 2023Vai all'articolo sull'approvazione del PRAI per il triennio 2023 -2025