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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Istituzione del catasto incendi

territorio
CAGLIARI, 8 FEBBRAIO 2008 - L'obbligo di censire le aree percorse da incendio è previsto dalla legge 353/2000, ma sino ad oggi pochi comuni hanno provveduto.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3624 del 22 ottobre 2007, provvedimento di emergenza adottato dopo gli incendi della scorsa estate, ribadisce l'obbligatorietà di questo adempimento ponendo un termine perentorio entro il quale i comuni, anche avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, devono censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio.

I rilievi dei soprasuoli sono già disponibili nel Sistema informativo della montagna (Sim). Tutti i comuni possono inoltrare l'istanza di accesso all'area riservata del Sim (www.simontagna.it), richiedendo l'abilitazione secondo le modalità indicate nell'allegato 2 del decreto n. 1 del commissario delegato per l'emergenza incendi.

Dopo la registrazione e l'abilitazione di accesso, i comuni potranno visualizzare e stampare gli elenchi e le superfici dei soprassuoli percorsi dal fuoco (fogli e mappali interessati).
Il catasto delle superfici percorse dal fuoco deve essere istituito con deliberazione anche se nel comune non si sono verificati incendi. Nella delibera deve essere indicato l'ufficio e la persona responsabile del procedimento a cui viene demandata l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l'attuazione della delibera.

L'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art.10 comma 2 della Legge 21/11/2000 n. 353, deve essere affisso per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le eventuali osservazioni presentate e approvano con deliberazione di Consiglio, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

I comuni che non hanno ancora provveduto, possono adottare una delibera di istituzione del catasto, che individui almeno l'Ufficio e la persona responsabile. Successivamente con una nuova deliberazione, il catasto potrà essere aggiornato secondo l'iter stabilito per la pubblicazione e approvazione degli elenchi.
Per eventuali informazioni aggiuntive i comuni possono rivolgersi ai Servizi territoriali del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale.

Consulta gli allegati
- Ordinanza n. 3624 del 22 ottobre 2007 [file.pdf]
- Nota n. 96045 del 18 dicembre 2007 [file.pdf]
- Nota 2929 del 19 novembre 2007 [file.pdf]
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 [file.pdf]
- Allegato n. 2 [file.pdf]
- Bozza delibera [file.pdf]