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Ufficio regionale del referendum





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L’Ufficio del Referendum, regolato dall’articolo 6 della L.R. n. 20/1957, è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura. È composto da: - un magistrato della Corte d'appello di Cagliari; - un magistrato del Tribunale di Cagliari; - un magistrato del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna; - un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei Conti; - il direttore generale della Presidenza della Regione; - un segretario, in servizio presso la Presidenza. All’Ufficio del Referendum compete la valutazione sull'ammissibilità e sulla legittimità dei quesiti referendari regionali, agisce in totale autonomia non dipendendo né gerarchicamente né funzionalmente dall'Amministrazione Regionale e svolge una funzione neutrale, vale a dire non opera una valutazione basata sul perseguimento di un determinato interesse pubblico finalizzato di amministrazione attiva, ma è chiamata ad applicare solamente la legge, prescindendo da qualsiasi valutazione di natura politica. In particolare decide su: - Referendum abrogativo di una legge regionale; - Referendum abrogativo di un regolamento, un atto o un provvedimento amministrativo regionale; - Referendum consultivo su un progetto di modificazione dello Statuto ai sensi dell'art. 54 dello statuto speciale per la Sardegna-Referendum consultivo su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale, prima della loro approvazione; - Referendum consultivo su questioni di particolare interesse sia regionale che locale; - Referendum approvativi della “legge statutaria” di cui all’art. 15 dello Statuto Speciale, come previsto dall'art. 7 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 21; - Referendum sull'istituzione di nuove province e sulla fusione di province esistenti. Consulta il decreto attuativo Consulta il decreto del Presidente n.12 del 22 febbraio 2023 Consulta il decreto del Presidente n.65 del 30 novembre 2023

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