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Edilizia

edilizia
L’edilizia è un comparto produttivo strettamente connesso alla valorizzazione dell’ambiente, strumento importante di integrazione territoriale.

Anche il settore edile risente, come altri comparti produttivi, di una flessione del mercato. Vi sono, però, dei limiti allo sviluppo di questo comparto che derivano dalla mancanza di piani urbanistici comunali per il 70% dei Comuni dell’isola e, per quanto riguarda i centri storici, dall’assenza dei piani particolareggiati che la normativa richiede (Legge Regionale n. 29 del 1998 e Legge Regionale n. 23 del 2000).

Come interviene la Regione
La Regione interviene a sostenere l’acquisto, la costruzione ed il recupero della prima abitazione (Legge Regionale n. 32 del 1985, "Fondo per l'edilizia abitativa", e successive modifiche), attraverso l'erogazione di contributi che consentono di abbattere gli interessi bancari. I finanziamenti sono concessi indistintamente ai cittadini che ne facciano domanda, senza limitazioni territoriali. La Giunta regionale, in caso di ridotte disponibilità finanziarie, può riservare una percentuale dei finanziamenti disponibili, non superiore al 15%, a particolari categorie di beneficiari quali gli anziani, le giovani coppie, gli sfrattati e gli emigrati. Il 5% dei finanziamenti è destinato agli interventi di acquisto di immobili di edilizia residenziale pubblica (ai sensi dell'art. 16, comma 9, Legge Regionale n. 7 del 2002).

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11), ovvero i contributi destinati alle famiglie meno abbienti che non sono in grado di sostenere integralmente il canone di locazione per gli alloggi privati che detengono in locazione, prevede che l’Amministrazione regionale trasferisca ai comuni le risorse finanziarie destinate a tali finalità nei limiti e nei tempi alla stessa attribuiti dal competente Ministero.

I Comuni trasmettono annualmente il fabbisogno da essi accertato a seguito dell’espletamento di apposite procedure concorsuali.
Tali risorse potranno non essere sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno finanziario rappresentato dai comuni; si provvede all’erogazione dei contributi secondo la disponibilità dei fondi e le modalità indicate attraverso la fissazione preventiva di criteri di individuazione dei destinatari.

Per quanto riguarda gli interventi nel settore dell’edilizia, essi operano nel campo dell’Edilizia Sovvenzionata e dell'Edilizia Agevolata.
Attraverso gli interventi di Edilizia Sovvenzionata si concedono finanziamenti a fondo perduto agli Istituti per le case popolari (I.A.C.P.) e ai Comuni. I finanziamenti sono destinati alla costruzione di case popolari e al recupero di quelle già esistenti, nonché alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Questi interventi possono essere organizzati anche nei cosiddetti Programmi complessi: vale a dire Programmi di recupero urbano e Piani integrati.

Rientra negli interventi di Edilizia Sovvenzionata anche la problematica relativa all’assegnazione delle case I.A.C.P., nonché alla loro gestione. Attualmente, la relativa materia è disciplinata dalle Leggi Regionali n. 13/1989 (per quanto riguarda l’assegnazione) e n. 7/2000 (per quanto riguarda la misura dei canoni di locazione).
Gli interventi di Edilizia agevolata sono da distinguere nel modo seguente: l'attività è organizzata per Programmi pluriennali d'intervento; attualmente l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici sta dando attuazione al Programma quadriennale 1992/95, al successivo Programma triennale 1996/98, nonché al Programma straordinario di interventi di edilizia residenziale pubblica (BURAS n. 37 del 24.12.2001). Tale ultimo programma prevede la concessione di contributi per 120 milioni di euro nel comparto dell’edilizia residenziale.

La Regione interviene, inoltre, a sostenere l’adeguamento di tutto ciò che nega o condiziona l’utilizzo, da parte di tutti i cittadini, di spazi, edifici, e strutture, avendo particolare riguardo per la sicurezza di coloro che hanno difficoltà motorie, sensoriali, o psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa (Legge Regionale n. 32 del 1991).

La Legge nazionale 626 del 1994, che disciplina gli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che vengano adeguati anche tutti gli edifici scolastici e, per la Regione Sardegna, tale attività è di competenza dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (Legge Regionale n. 6 del 2001).
Sono inoltre previsti contributi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, al fine di valorizzare le risorse immobiliari disponibili, nel rispetto dei valori socio culturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali (Legge Regionale n. 29 del 1998).
Nell’ottica della salvaguardia ambientale, è stata approvata a novembre la legge regionale che sospende per tre mesi la possibilità di edificare a due chilometri dal mare (Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8).

Quali i programmi
La Regione intende provvedere, in raccordo con gli Enti Locali, alla tutela, riqualificazione e riuso del patrimonio abitativo esistente, a partire da quello storico tradizionale.
Inoltre, intende promuovere il recupero delle periferie degradate, integrandolo con l’incentivazione e lo sviluppo dell’edilizia in direzione della sostenibilità, del risparmio energetico e della qualità ambientale architettonica e urbana.
Un severo monitoraggio per combattere l’abusivismo edilizio riattivando le strutture regionali individuate per contrastare questo fenomeno.