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Formazione professionale: occorre tutelare il lavoro di tutti

28.12.07 - comunicati stampa - anno 2007
In riferimento all'articolo apparso sulla stampa del 27 dicembre, intitolato "Formazione, è guerra fra gli insegnanti e la Giunta regionale", si precisa quanto segue.
Sono del tutto privi di fondamento gli annunci dal tono sensazionalistico "Faccia a faccia di fronte al giudice - Lo scontro - Fra 15 giorni l'udienza in tribunale". La questione in oggetto non riguarda fantomatiche "udienze in tribunale", ma semplicemente la richiesta di convocazione del collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dalle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'articolo riferisce inoltre esclusivamente dichiarazioni del legale che tutela gli interessi di alcuni ex dipendenti di Enti privati di formazione professionale, ed ha omesso di riferire la posizione dell'Assessorato del Lavoro.
Non esistono "incentivi promessi e poi negati" né accordi "finiti nel dimenticatoio". Gli ex dipendenti degli Enti succitati ipotizzano in realtà l'errata liquidazione degli incentivi al c.d. "esodo" previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 4/2006. Sulla base di tali norme - tuttora operanti -l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare incentivi pubblici per la cancellazione del personale iscritto nell'albo regionale di cui alla L.R. 13 giugno 1989, n. 42. Detti incentivi vengono regolarmente calcolati ed erogati in misura differenziata agli interessati (ormai alcune centinaia) sulla base del trattamento economico individuale: ma in ogni caso non possono costituire retribuzione diretta attestante un rapporto di lavoro con la Regione.

La posizione della Regione sarebbe stata puntualmente e facilmente desumibile – se soltanto richiesta dal giornalista - da una nota inviata nei giorni scorsi in risposta all'istanza di convocazione. In particolare, proprio perchè i lavoratori interessati non avevano avuto un pregresso rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione regionale, bensì con l'ente di formazione di appartenenza, soggetto peraltro di diritto privato, la stessa Amministrazione regionale ha segnalato di non avere titolo alla partecipazione al Collegio di conciliazione, che in base all'art. 66 del D.l. 165/2001, è composto dal direttore della Direzione provinciale del Lavoro, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione di appartenenza, che nel caso non è la Regione Sarda, come del resto affermato nell'istanza presentata.

L'Assessore del Lavoro e l'Assessorato sono impegnati a garantire la salvaguardia occupazionale per tutti i lavoratori della Sardegna, e fra questi – come è ben noto – in particolare per i lavoratori della formazione professionale, assicurando, dove non si possa agire altrimenti, gli idonei ammortizzatori sociali. Ma questo impegno non basta a far diventare i lavoratori della formazione dipendenti della Regione.

Perciò l'Amministrazione regionale non solo non è legittimata alla partecipazione al collegio di conciliazione, ma non potrà essere parte resistente nell'eventuale ricorso presso il Tribunale civile - Sezione Lavoro per controversie della natura di quelle rappresentate.