Legge Regionale 1 aprile 2004, n. 5
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art. 1
1. L´esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l´anno finanziario 2004, già autorizzato con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2004.
2. Nei fondi di perenzione e negli altri fondi di riserva non si applica il frazionamento in dodicesimi.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E´ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 1 aprile 2004
Masala
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art. 1
1. L´esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l´anno finanziario 2004, già autorizzato con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2004.
2. Nei fondi di perenzione e negli altri fondi di riserva non si applica il frazionamento in dodicesimi.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E´ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 1 aprile 2004
Masala