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Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1

Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali.
Art. 1
Ad integrazione delle assegnazioni dello Stato in ordine alla lotta contro le malattie sociali, è costituito il << Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali >>.

Art. 2
Gli stanziamenti relativi al fondo di cui all'art. 1 saranno previsti e disposti, per ciascun anno, in sede normale di bilancio, tenendo presenti, per la precisazione della misura, congiuntamente i criteri sia delle necessità contingenti sia delle proporzioni dell'intervento dello Stato.

Art. 3
Per il periodo 1º luglio 31 dicembre 1949 è previsto e disposto lo stanziamento urgente di L. 50.000.000, quale primo contributo al fondo di cui all'art. 1. Nell'erogazione delle somme relative a tale primo stanziamento, saranno tenute presenti, soprattutto, le più urgenti necessità della lotta antitubercolare.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.