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Legge regionale 05 ottobre 1949, n. 3

Proroga delle concessioni di terre incolte.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate accordate in Sardegna a norma del DLL 19 ottobre 1944 n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni e con scadenza nell'annata agraria 1948- 49 sono prorogate per la successiva annata agraria 1949- 50. La proroga si applica anche alle concessioni disposte in data posteriore al 1 aprile 1947.

Art. 2
La proroga si applica altresì alle concessioni di terre che abbiano formato oggetto di procedimenti, anche se chiusi con sentenza passata in giudicato ma non ancora eseguita alla data del 5 ottobre 1949.

Art. 3
Per quanto non preveduto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 5 ottobre 1949.