Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 30 novembre 1949, n. 5

Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. unico
Al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale ed agli Assessori che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità nella misura appresso indicata:
-per le missioni nell'interno della Regione L. 2.000 giornaliere, oltre L. 1.500 per il pernottamento;
-per le missioni fuori della Regione L. 3.500 giornaliere oltre L. 1.500 per il pernottamento.
-per le missioni fuori della Regione L. 3.500 giornaliere oltre L. 1.500 per il pernottamento.
Ai Consiglieri Regionali che si recano fuori residenza per incarico del Consiglio o della Giunta Regionale competono, oltre al rimborso delle spese di viaggio come sopra detto, la medaglia di presenza di cui all' art. 6 e l' indennità di cui all' art. 7 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 30 novembre 1949