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Legge regionale 07 dicembre 1949 , n. 7

Provvedimenti per facilitare la organizzazione dei servizi del Consiglio Regionale mediante comandi di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Le richieste di comando del personale di ruolo e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali, necessario per la prima organizzazione dei servizi del Consiglio regionale, nei limiti dell'allegata tabella, sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2
Al personale di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni della legge regionale in data 7 dicembre 1949, n. 6.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 7 Dicembre 1949