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Glossario

Accordi
Art. 4, D. Lgs. 281/1997
- Sono utilizzabili al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
- Si perfezionano con l’assenso unanime del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Gruppi di lavoro e comitati
Art. 7, comma 2,
- Sono istituiti dalla Conferenza Stato-Regioni.
- Svolgono funzioni istruttorie, di raccordo, di collaborazione o concorso alla Conferenza stessa.

Intese
Art. 3,
- Sono quelle previste da specifiche disposizioni di legge.
- Si perfezionano con l’assenso unanime del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
- Se non è raggiunta l’intesa entro 30 giorni dalla prima seduta decide il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione.
- In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri provvede direttamente e sottopone il provvedimento all’esame della Conferenza nei 15 giorni successivi.

Intese istituzionali di programma
Art. 2, comma 203, L. 662/1996
- È l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome;
- Presuppone una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti;
- Ha per oggetto un piano pluriennale di interventi d’interesse comune;
- Si attua mediante Accordi di Programma Quadro che definiscono puntualmente le risorse finanziarie e gli interventi da attuare con le stesse ed impegnano le parti sottoscriventi al rispetto dei patti di assicurazione delle risorse stesse e di realizzazione degli interventi programmati.