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Legge Regionale 30 dicembre 2013, n.41

Norma di incentivo all'esodo per i dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione.
LEGGE REGIONALE n.41 del 30 dicembre 2013

Norma di incentivo all'esodo per i dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.60 del 30 dicembre 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Esodo dipendenti Fluorite di Silius in liquidazione

1. Al fine di razionalizzare la spesa e dare seguito alla procedura liquidatoria della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, è corrisposta un'indennità a titolo di incentivazione che tiene conto delle seguenti fattispecie alternative:
a) risoluzione del rapporto di lavoro consensuale incentivata senza il collocamento di mobilità;
b) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che non maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità;
c) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità.
2. È fatto divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.
3. Al fine di garantire una parità di trattamento con i lavoratori precedentemente esodati, a seguito delle procedure di liquidazione dell'ex Ente minerario sardo (EMSA) e della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si tiene conto dei criteri di calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo di cui al comma 6. In ogni caso l'importo massimo dell'incentivo da riconoscere a ciascun dipendente non può essere superiore a euro 120.000.
4. Sulla base di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la società Fluorite di Silius Spa in liquidazione attiva le procedure necessarie al fine di predisporre un piano esodi compatibile con le attività di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis fino all'affidamento al nuovo concessionario.
5. È autorizzato in favore della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, il trasferimento delle somme per l'accantonamento e il pagamento del trattamento di fine rapporto, maturato negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 dai dipendenti rientrati in servizio dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'accordo del 17 dicembre 2012.
6. Ai fini del calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo si tiene conto, per le casistiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, rispettivamente dei seguenti criteri di calcolo:
a) I.I.=12+(AxMM)xRAL/12
1) 12: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MM=48: numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla legge 23 gennaio 1991, n. 223 (Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola);
4) RAL: retribuzione annua lorda;
b) I.I.=9+(AxMPM)xRAL/12
1) 9: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità;
4) RAL: retribuzione annua lorda;
c) I.I.= (AxMPM)xRAL/12
1) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
2) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
3) RAL: retribuzione annua lorda.

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 2.400.000, si fa fronte:
a) quanto ad euro 1.720.000 mediante utilizzo delle somme sussistenti, ancorché impegnate, in conto residui del cap. SC06.0693 - UPB S06.03.023;
b) quanto ad euro 680.000 mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di cui all'articolo 5, comma 39, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), cap. SC06.0693 - UPB S06.03.023

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 dicembre 2013

Cappellacci