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Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 52 del 17 novembre 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016
(Riordino delle circoscrizioni provinciali)

1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "all'insediamento dei presidenti eletti a seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla presente legge".

Art. 2
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016
(Consiglio provinciale)

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"7. In sede di prima applicazione le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali della tornata del 2017 per una data compresa tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla data del primo turno.".

Art. 3
Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016
(Funzioni)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma non si applica fino alla data della definitiva soppressione della Provincia di Nuoro, disposta ai sensi del presente articolo, e il subentro avviene con le modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati.".

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 novembre 2016

Pigliaru