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Legge Regionale 30 novembre 2016, n. 30

Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016).
LEGGE REGIONALE 30 novembre 2016, n. 30

Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 54 del 1 dicembre 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2016
(Finanziamenti politiche del lavoro)

1. Il comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) è così sostituito:
"29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e, per l'anno 2018, la spesa di euro 25.000.000, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale o per eventuali interventi di politica attiva del lavoro, dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) (missione 09 - programma 02).".

Art. 2
Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale
nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna"

1. Al fine di salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e tutela del territorio, dei beni e attività culturali e delle attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna e nelle successive convenzioni e accordi stipulati a completamento e in attuazione della stessa, di garantire la continuità dei servizi e di conseguire il primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) provenienti dal progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, assicurando nel contempo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, tale convenzione, in scadenza al 31 dicembre 2016, è prorogata per un periodo di un anno o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, così come modificato dalla presente legge.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 26.200.000 per l'anno 2017 e a euro 25.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, iscritta in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 2 del bilancio della Regione 2016-2018.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 novembre 2016

Pigliaru