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Legge Regionale 14 maggio 2018, n. 15

Norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
LEGGE REGIONALE 14 maggio 2018, n. 15

Norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 25 del 17 maggio 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), detta norme in materia di interventi in favore di persone con la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia di seguito denominate disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
2. Fatta salva l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia, ai fini della presente legge per DSA s'intendono disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione per alcune attività della vita quotidiana dei soggetti che ne soffrono, con pregiudizio del loro diritto alle pari opportunità di sviluppo scolastico, sociale e lavorativo.

Art. 2
Finalità

1. La Regione adotta le misure necessarie ad assicurare alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità personali, psicologiche, culturali e sociali. A tal fine promuove interventi destinati a:
a) favorire la diagnosi precoce di DSA e percorsi didattici e abilitativi, definendo modi e procedure uniformi per la diagnosi e la certificazione tempestiva anche quando si manifestano in persone adulte;
b) favorire il successo scolastico-formativo, garantendo un apprendimento adeguato e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo, riducendo la dispersione scolastica;
c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari in merito alle problematiche legate ai DSA;
d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio -sanitari, favorendo la creazione di reti;
e) ridurre i disagi relazionali ed emozionali ed evitare che la condizione di persona con DSA, si trasformi in una situazione di disabilità con conseguenti limitazioni nelle attività quotidiane e con complicanze psicopatologiche e disadattive;
f) promuovere i processi di prevenzione attraverso la diagnosi precoce.

Art. 3
Accertamento e certificazione del disturbo di apprendimento

1. La Regione adotta le misure organizzative necessarie affinché l'attivazione del percorso diagnostico di DSA e il rilascio della relativa certificazione siano tempestive.
2. In ambito scolastico, l'attivazione del percorso diagnostico è preceduta dagli interventi educativo-didattici e dalle procedure di riconoscimento precoce previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 170 del 2010.
3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), rilasciano, a seguito del percorso diagnostico, la certificazione:
a) in coerenza con i criteri diagnostici del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) e della Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD10) e con l'integrazione di una valutazione funzionale svolta secondo un modello che abbia come riferimento la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), o sue future implementazioni, e le indicazioni della Consensus conference;
b) all'esito di una valutazione multi-disciplinare svolta da un equipe costituita almeno da un neuropsichiatra infantile (sostituito per gli adulti da un neurologo), uno psicologo, un logopedista (sostituito per gli adulti da un foniatra) ed eventualmente integrata da altre figure professionali, quali, a titolo esemplificativo, pedagogisti ed educatori e modulabile in base alle fasce d'età.
4. Per la certificazione è fatto comunque salvo il diritto delle persone con DSA e delle loro famiglie di rivolgersi a strutture private o professionisti privati, con spesa integralmente a loro carico, purché tali strutture e i professionisti rientrino tra i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 10.
5 Al termine del percorso diagnostico sono individuate, con il coinvolgimento della persona con DSA, della sua famiglia, della scuola, dell'università e del contesto lavorativo, misure dispensative o compensative personalizzate per facilitare la persona con DSA nei diversi ambiti di vita.
6. La certificazione è prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo e durante i concorsi, e comunque non oltre sei mesi dalla richiesta iniziale.
7. Per gli studenti che frequentano gli ultimi anni di ciascun ciclo scolastico, la certificazione è prodotta non oltre il 31 marzo, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene.
8. La certificazione, valida per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e, comunque, non prima di tre anni dall'ultima certificazione e nel caso in cui si verifichino modifiche nel profilo funzionale della persona con DSA che rendano necessaria una modifica delle misure dispensative e compensative. Le certificazioni di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

Art. 4
Comitato tecnico-scientifico sui DSA

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito presso l'Assessorato competente in materia di sanità un Comitato tecnico-scientifico sui DSA composto da:
a) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;
b) due operatori facenti parte delle equipe multidisciplinari delle strutture territoriali di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e un pediatra di libera scelta;
c) un componente indicato dall'Ufficio scolastico regionale;
d) un componente designato da ciascun assessorato regionale competente per tema (sanità, lavoro, pubblica istruzione);
e) un componente designato dall'ANCI;
f) un componente indicato da ciascun ateneo sardo, delegato del rettore per il supporto e il coordinamento delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità e DSA;
g) un componente indicato dagli ordini regionale dei medici, uno dagli ordini regionali degli psicologi e un pedagogista indicato dalle associazioni regionali più rappresentative;
h) un rappresentante per ciascuna delle associazioni scientifiche in materia di DSA più rappresentative in ambito nazionale e con sezioni regionali attive in Sardegna.
2. Il comitato tecnico-scientifico resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta; il comitato svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sugli interventi previsti dalla presente legge e in particolare su:
a) le modalità e le procedure per la diagnosi e la certificazione dei DSA anche quando si manifestano in persone adulte e le procedure d'intervento e potenziamento dei casi diagnosticati;
b) la capacità del Servizio sanitario regionale (SSR) di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA;
c) i percorsi per l'autorizzazione di ulteriori equipe multiprofessionali abilitate a rilasciare la certificazione DSA.
3. Il comitato, inoltre, raccoglie e verifica i dati epidemiologici dei DSA e ne cura la tenuta.
4. La partecipazione all'attività del comitato non dà diritto a percepire alcun compenso o rimborso spese.
5. Ogni due anni il comitato tecnico-scientifico fornisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale dettagliata relazione dell'attività svolta.

Art. 5
Iniziative di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche afferenti ai DSA.
2. Al tal fine, in collaborazione con i Centri servizi amministrativi (CSA) dell'Ufficio scolastico regionale, possono essere promossi momenti di riflessione pubblica sui DSA, mediante convegni, seminari e giornate di sensibilizzazione, anche abbinate a eventi sportivi e culturali rilevanti, da distribuirsi nel territorio regionale con carattere di capillarità.
3. La Regione, inoltre, può attivare, attraverso la creazione e la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e l'utilizzazione di risorse di rete già esistenti, percorsi di sensibilizzazione destinati:
a) agli utenti dei servizi socio-sanitari pubblici e accreditati e scolastici, avvalendosi della collaborazione di neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri di base, dei medici di medicina generale, di altri esperti con comprovata esperienza nella diagnosi e nell'intervento dei DSA, mediante apposito accordo di programma con le aziende sanitarie;
b) agli studenti e alle loro famiglie, avvalendosi della collaborazione degli insegnanti e di tutto il personale scolastico mediante accordo di programma con l'Ufficio scolastico regionale;
c) alla comunità regionale anche attraverso gli enti locali.

Art. 6
Formazione degli operatori sanitari e scolastici e delle famiglie

1. La Giunta regionale, con la collaborazione delle università sarde e delle aziende sanitarie, promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari e dei familiari di persone con DSA.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le università sarde, le aziende sanitarie e l'Ufficio scolastico regionale, promuove interventi per la formazione del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e dell'università della durata di almeno dieci ore annue.
3. La formazione ha lo scopo di creare una conoscenza condivisa sui DSA, attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, al fine di consentire agli operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi di fruizione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Art. 7
Inclusione scolastica e universitaria

1. Gli studenti con certificazione di DSA rilasciata ai sensi della presente legge fruiscono delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla legge n. 170 del 2010 e in particolare:
a) dell'attivazione di percorsi didattici personalizzati;
b) dell'attivazione di progetti di orientamento scolastico mediante la creazione di percorsi che tengano conto delle attitudini, degli interessi, delle competenze e dei curricula scolastici e che consentano la realizzazione del progetto formativo e di vita;
c) dell'introduzione di strumenti compensativi, misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento, e di forniture di materiali e supporto tecnologici;
d) dell'uso, per l'insegnamento delle lingue straniere, di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Art. 8
Concorsi, inserimento lavorativo mirato e misure di supporto

1. La Regione, in collaborazione con i competenti servizi per l'impiego, promuove azioni di prevenzione al sottomansionamento conseguente alle errate informazioni sulle caratteristiche cognitive, sulle competenze lavorative e culturali delle persone con DSA.
2. La Regione assicura, agli studenti con diagnosi di DSA certificata ai sensi della presente legge, pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale, nel corso dei cicli della formazione professionale e garantisce la possibilità di fruire di misure di supporto e di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.
3. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è garantita pari opportunità alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione rilasciata ai sensi della presente legge; in particolare le predette amministrazioni, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso, assicurano alle persone con DSA la possibilità:
a) di sostituire le prove scritte con un colloquio orale;
b) ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;
c) ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove.
4. Nella formulazione degli indirizzi per la contrattazione, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), la Giunta regionale tiene conto dell'articolo 6 della legge n. 170 del 2010.

Art. 9
Promozione della ricerca

1. La Regione, in collaborazione con le Università di Cagliari e di Sassari, promuove attività di ricerca nel campo dei DSA con particolare riferimento alle tematiche dell'eziologia, della possibile origine genetica, dell'organizzazione, dell'implementazione di trattamenti abilitativi e educativi e della valutazione della loro efficacia e dell'organizzazione e dell'implementazione di interventi didattici basati su un approccio bio-psico-sociale.
2. A tal fine, tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico sui DSA, è autorizzata per l'anno 2018 e successivi la spesa di euro 50.000 annui per il finanziamento di attività di ricerca da svolgersi presso le università e strutture del territorio pubbliche e private autorizzate alla certificazione ai sensi della presente legge, che rispondono a requisiti scientifici prestabiliti (missione 14 - programma 07 - titolo 1).

Art. 10
Accreditamento ai fini dell'articolo 3 della legge n. 170 del 2010

1. La Regione, conformemente a quanto stabilito dall'Accordo 25 luglio 2012, n. 140, tra Governo, regioni e Province autonome su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento", pur prevedendo un adeguato potenziamento del servizio pubblico, attiva percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati specificamente autorizzati al rilascio della certificazione di DSA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010.
2. Gli specialisti, singoli o associati, e le strutture per essere accreditati ai fini del presente articolo, dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza nell'attività diagnostica nel campo dei DSA, consistente in particolare nella partecipazione a percorsi formativi post laurea, svolti da enti universitari o scuole di specializzazione riconosciuti dal MIUR, esperienza clinica di 500 ore nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento e aggiornamento annuale tramite partecipazione a convegni o seminari di studio;
b) disponibilità di un'equipe multidisciplinare, anche attraverso una rete nel territorio tra singoli professionisti accreditati, costituita da almeno un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, un logopedista e eventualmente integrata da altre figure professionali e modulabile in base alle fasce d'età;
c) dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007/2009) e il suo aggiornamento, e i risultati della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità, in merito:
1) alle procedure diagnostiche utilizzate e più precisamente alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione, alla adeguata misurazione delle competenze cognitive, alla rilevazione delle competenze specifiche ed accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
2) alla formulazione della diagnosi; a questo fine, la diagnosi clinica è corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, e della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità;
3) alla multidisciplinarietà.
3. Le concrete modalità di accreditamento sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il Comitato tecnico scientifico sui DSA; con il medesimo provvedimento sono individuate:
a) le linee guida che definiscono modi e procedure uniformi per la diagnosi e la certificazione dei DSA anche quando si manifestano in persone adulte;
b) le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti per l'accreditamento;
c) le misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o già accreditati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170 del 2010.
4. L'elenco dei soggetti accreditati a rilasciare la certificazione di DSA ai sensi del presente articolo è pubblicato sul sito web della Regione.

Art. 11
Progetti personalizzati

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, presenta al Consiglio regionale, uno studio inerente la sostenibilità e fattibilità di un Programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento specificamente rivolto a favorire lo studio degli studenti con DSA con particolare riferimento alle famiglie bisognose.

Art. 12
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per DSA

1. Al fine di strutturare un percorso virtuoso, le cui fasi standardizzate consentano di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei pazienti con DSA, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale adotta le misure organizzative necessarie alla definizione di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per i pazienti con DSA.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata, in via sperimentale, la spesa complessiva di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (missione 13 - programma 07 - titolo 1). Ai predetti oneri si fa fronte per il triennio 2018-2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Spese per la promozione del turismo in Sardegna), e successive modifiche e integrazioni. A decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1. Le risorse da destinare, nell'ambito degli stanziamenti complessivi iscritti in bilancio, alla realizzazione degli interventi previsti agli articoli 5 e 6, nonché le loro concrete modalità di attuazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
2. Per l'attività di promozione della ricerca prevista all'articolo 9 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di euro 50.000 annui. All'onere di cui al presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018-2020 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 7 del 1955, e successive modifiche e integrazioni e, a decorrere dall'anno 2021, con legge annuale di bilancio (missione 14 - programma 03 - titolo 1).
3. La Regione provvede agli adempimenti previsti nei restanti articoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 07 - titolo 1

2018 euro 100.000
2019 euro 100.000
2020 euro 100.000

missione 14 - programma 03 - titolo 1
2018 euro 50.000
2019 euro 50.000
2020 euro 50.000

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1 – SC06.0177
2018 euro 150.000
2019 euro 150.000
2020 euro 150.000

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 2018
Pigliaru