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Legge Regionale 06 luglio 2018, n. 24

Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.
LEGGE REGIONALE 06 luglio 2018, n. 24
Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.


BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.33 - Parte I e II del 12 luglio 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione della figura dell'amministratore di sostegno.
Art. 2
Interventi

1. La Regione, in raccordo con enti, autorità, soggetti pubblici, privati e del terzo settore (ETS) che operano nell'ambito del volontariato, interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, sostiene e promuove la realizzazione dei seguenti interventi:
a) informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
b) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
c) supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
d) formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono e che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
e) istituzione di un fondo finalizzato a erogare, nei limiti della sua capienza, agli amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile;
f) rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore degli amministratori di sostegno in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri;
g) incentivi alle associazioni a rilevanza locale per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere e) e f), non si applicano quando l'incarico di amministratore di sostegno è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario.
3. La Regione, inoltre, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove:
a) l'attivazione di un tavolo regionale di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge;
b) la diffusione e la valorizzazione di studi, ricerche e buone pratiche in tema di amministrazione di sostegno;
c) la sistematizzazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati raccolti a livello regionale con lo scopo di monitorare l'attuazione della presente legge.

Art. 3
Sportello di protezione giuridica e servizio di supporto all'amministratore di sostegno

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di appositi servizi denominati "Sportello di protezione giuridica (SPG)", di cui almeno uno per la città metropolitana e uno per provincia e/o zona omogenea di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).
2. La presenza degli SPG è assicurata nei maggiori comuni, compresi quelli delle zone omogenee, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2016, anche mediante l'apertura di sportelli di prossimità.
3. In considerazione della specificità delle competenze assegnate, i soggetti gestori dei Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS) che ricadono nell'ambito territoriale in cui è istituito il servizio ai sensi del comma 1, affidano la gestione del servizio SPG agli enti del terzo settore operanti nel campo della protezione sociale, regolarmente iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), o, nelle more della sua istituzione, nei registri regionali attualmente esistenti.
4. Lo SPG offre un servizio gratuito agli utenti e svolge i seguenti compiti:
a) attività di consulenza in materia legale, economica e sociale;
b) attività di raccordo con gli uffici dei giudici tutelari;
c) promozione di azioni di informazione, orientamento, diffusione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, eventi, corsi di formazione e aggiornamento;
d) rilevazione dei bisogni e delle esigenze delle famiglie, delle persone fragili, degli amministratori di sostegno e delle organizzazioni coinvolte.
5. Lo SPG, previa concertazione e confronto in sede di Conferenza di programmazione indetta ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2005, supporta gli amministratori di sostegno, i comuni e gli enti pubblici e privati per le esigenze legate al loro operato.

Art. 4
Rete regionale di supporto

1. La Regione promuove, in sinergia con gli SPG, una rete diffusa di servizi di supporto all'amministrazione di sostegno presso gli uffici dei servizi sociali comunali per il tramite dei PLUS, che collaborano con gli SPG di riferimento per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati.

Art. 5
Elenchi degli amministratori di sostegno

1. I PLUS, per il tramite dei comuni, raccolgono e curano l'elenco dei soggetti che si dichiarano disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, valutandone il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.
2. I PLUS, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella inerente il trattamento dei dati personali, comunicano annualmente l'elenco aggiornato previsto dal comma 1 alla direzione generale competente per materia, che ne cura la tenuta ai fini statistici e conoscitivi e che lo mette a disposizione degli uffici dei giudici tutelari.
3. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1.

Art. 6
Misure attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro sessanta giorni dalla proposta, decorsi i quali la Giunta regionale ne prescinde, sono disciplinati in particolare:
a) la ripartizione, nei limiti dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, delle risorse necessarie per la realizzazione dei singoli interventi;
b) le modalità per l'assegnazione di risorse economiche in favore dei comuni territorialmente competenti per residenza anagrafica del soggetto sottoposto a protezione, ai fini della gestione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
c) le modalità e le procedure per l'assegnazione delle erogazioni monetarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g).

Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede per gli anni 2018-2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'anno 2021, con legge annuale di bilancio.
2. Ai sensi del comma 1 nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020, sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
missione 12 - programma 07 - titolo 1
2018 euro 350.000
2019 euro 350.000
2020 euro 350.000
in diminuzione
missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177
2018 euro 350.000
2019 euro 350.000
2020 euro 350.000

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 6 luglio 2018
Pigliaru