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Legge Regionale 31 ottobre 1969, n. 31

Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo per l’annata Agraria 1968 - 69 in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nel territorio della Sardegna i canoni di affitto, comunque figurati e stabiliti, dei fondi rustici adibiti a pascolo di proprietà di privati, di enti pubblici e di comuni, sono ridotti del 35 per cento per l’annata agraria 1968- 69.

Art.2
La riduzione di cui al precedente articolo non si applica o si applica in misura proporzionalmente inferiore quando, per accordi diretti, il canone sia stato già ridotto.

Art.3
Qualora il canone di affitto sia stato già versato, l’affittuario potrà ripetere la differenza tra l’ammontare corrisposto e quello dovuto ai sensi degli articoli precedenti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 31 ottobre 1969.

Del Rio