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Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 24

Interventi finanziari urgenti a sostegno della gestione liquidatoria dell’E.M.Sa.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
l. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla gestione liquidatoria dell’E.M.Sa. - Ente Minerario Sardo - un contributo straordinario finalizzato alla copertura dei fabbisogni finanziari della Carbosulcis S.p.A. e della IGEA S.p.A.


Art.2
Norma finanziaria
l. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in lire 53.000.000.000 per l’anno 2000.
2. Le autorizzazioni di spesa per l’anno 2000 di cui agli articoli 4 e 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono soppresse.
3. Il limite d’impegno di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, e successive modificazioni è ridotto nell’anno 2000 di ulteriori 2.000.000.000.
4. E’ disposto nell’anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio della Regione della somma di lire 29.000.000.000 proveniente dal fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, in ragione di lire 14.500.000.000 da quello costituito presso la SFIRS e di lire 14.500.000.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A..
5. Nel bilancio della Regione per l’anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata
In aumento
Cap. 36103 -
Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di rotazione e simili (art. 6, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 6, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire 29.000.000.000

Spesa
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03145
Spese per l’ottenimento dei mutui e il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 15.000.000.000

09 - INDUSTRIA
Cap. 09014
Spese per l’attuazione di specifici interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo industriale della Sardegna e per favorire investimenti nazionali ed esteri per il potenziamento del sistema produttivo e dei livelli occupativi (art. 8, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)
2000 lire 1.000.000.000

Cap. 09046
Finanziamenti, anche integrativi di quelli statali, per la realizzazione di programmi regionali finalizzati al miglioramento della rete dei servizi nell’ambito dei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (art. 4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)
2000 lire 6.000.000.0'00

Cap. 09045/16
Integrazioni regionali al Fondo per l’attuazione degli interventi a favore delle attività produttive delle zone interne della Sardegna centrale (art. 21, comma 2; L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 10, comma 9, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire 2.000.000.000

In aumento
09 - INDUSTRIA
Cap. 09016/03
Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell’Ente Minerario Sardo (E.M.Sa.) - quota per investimenti (art. 7, L.R. 4 dicembre 1998, n. 33)
2000 lire 53.000.000.000


Art.3
Urgenza
l. La presene legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 dicembre 2000

Floris