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Legge Regionale 7 agosto 2001, n. 10

Provvedimenti in materia di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifica alla legge regionale n. 26 del 1995
l. L'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 26 (Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa), è così sostituito:
“3. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, può essere concessa anche sulla base di formale dichiarazione con cui l'istituto mutuante attesta l'ammontare dei contributi ad esso spettanti in relazione ai mutui agevolati accordati ai beneficiari”.


Art.2
Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997
l. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Legge finanziaria), è aggiunto il seguente:
“3 bis. I Comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 1 ed individuano i soggetti attuatori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, nei venti giorni successivi un commissario ad acta che provvede entro quarantacinque giorni”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 agosto 2001.

Floris