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Legge Regionale 13 agosto 2001, n. 12

Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Contributo
l. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443,. e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a lire 7.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo, lire 4.000.000 per il terzo e lire 3.000.000 per gli anni successivi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del 30 per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. 1 contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.


Art.2
Costanza del rapporto di lavoro
l. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Art.3
Trasformazione del contratto di lavoro
l. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo è concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell'anno che precede l'assunzione a tempo indeterminato.

Art.4
Condizioni per la concessione del contributo
1. Le imprese di cui all'articolo 1 possono beneficiare delle provvidenze ivi previste qua­lora le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano in au­mento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei dodici mesi precedènti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteg­giati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge le società di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.


Art.5
Regime "de minimis"
1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis".

Art.6
Norma finanziaria
l. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire annue 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98) e gravano sull'UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
UPB S03.007
Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 7 della tabella B allegata alla legge finanziaria

2001 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000

2002 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000

2003 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000.


07 - TURISMO In aumento
UPB S07.028
Incentivazioni alle attività artigiane

2001 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000.

2002 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000

2003 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 agosto 2001

Floris