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Legge Regionale 10 novembre 2003, n. 11

Autorizzazione alla contrazioni di un mutuo per il ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali relativi all’anno 2000
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art.1
1. Al fine di poter accedere ai conguagli statali relativi al finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario è autorizzata, nell’anno 2003, la contrazione di un mutuo di euro 144.000.000 per il ripristino dei disavanzi delle Aziende Sanitarie Locali relativi all’anno 2000.
2. Il mutuo di cui al comma 1 è contratto, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2001, n. 405, con la Cassa depositi e prestiti per una durata di 10 anni, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2004.
3. Gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento del predetto mutuo sono garantiti mediante l’iscrizione nel bilancio della Regione, per tutta la durata del mutuo medesimo, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei relativi pagamenti.


Art.2
1.Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 580.000 per l’anno 2003 e in euro 18.190.000 per gli anni dal 2004 al 2013; agli stessi oneri si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB S03.050 e S03.051 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 novembre 2003

Masala