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Legge Regionale 21 giugno 2010, n.11

Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale.
LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 11
Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.20 del 3 luglio 2010.
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Definizione di impianti produttivi

1. Alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono apportate le modifiche previste dai commi seguenti.
2. La lettera c) del comma 17 dell'articolo 1, è sostituita dalla seguente:
"c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.".
3.Al primo periodo del comma 26 dell'articolo 1, dopo le parole "funzionali alle attività economiche" sono aggiunte le seguenti "e produttive".

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La disposizione di cui all'articolo 1 trova applicazione anche per le dichiarazioni uniche autocertificative (DUAAP) presentate dopo la pubblicazione della deliberazione della giunta regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/01, recante la circolare applicativa della legge regionale n. 3 del 2008 avente ad oggetto "art. 1, commi 16-32 - Sportello unico per le attività produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi".

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 giugno 2010

Cappellacci