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Legge Regionale 13 aprile 2012, n.9

Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4.
LEGGE REGIONALE 13 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.16 del 13 aprile 2012.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge


Art. 1
Norme urgenti in materia di enti locali

1. Non si applicano in Sardegna le disposizioni contenute nel decreto legge 27 febbraio 2012 n. 15, convertito senza modificazioni in legge 5 aprile 2012, n. 36 (Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012).
2.Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) è sostituto dal seguente:
"5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 aprile 2012

Cappellacci