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Legge Regionale 26 giugno 2012, n.13

Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine.
LEGGE REGIONALE 26 giugno 2012, n. 13

Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.29, del 28 giugno 2012.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

1. È autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di euro 32.500.000 per il finanziamento degli interventi disciplinati con gli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati in data 14 gennaio 2011 e 22 dicembre 2011 tra la Regione, le parti sociali e le istituzioni coinvolte.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate per essere trasferite all'INPS, ente titolare delle funzioni relative all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'attuazione degli accordi istituzionali di cui al comma 1.

Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), sono aggiunte le parole: "e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011".

Art. 3
Disciplina transitoria dei contratti CSL e CESIL

1. I contratti a termine di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle soppresse province sarde alla data di approvazione della presente legge, sono stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle attuali gestioni provvisorie.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all'assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011).

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 32.500.000 per l'anno 2012 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse sussistenti nella UPB S08.02.002 - Altre partite generali che si compensano nell'entrata - capitolo SC08.0323.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell'entrata
2012 euro 32.500.000
mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo SC08.0323;

in aumento
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2012 euro 32.500.000
per incrementare il capitolo SC06.1607

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 giugno 2012

Cappellacci