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Legge Regionale 04/12/2014, n. 28

Intervento di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per cento dalla Regione autonoma della Sardegna.
LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2014, n. 28

Intervento di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per cento dalla Regione autonoma della Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 58 del 11 dicembre 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, attraverso l'Assessorato competente in materia di bilancio e programmazione, è autorizzata a costituire uno specifico fondo volto ad intervenire, in forma anticipatoria delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per cento dalla Regione, nel caso in cui queste si trovino nell'impossibilità temporanea di erogare le retribuzioni mensili maturate e dovute.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito presso la SFIRS ed è, entro i limiti della somma appositamente stanziata, deputato a svolgere una funzione anticipatoria nella misura del 100 per cento delle retribuzioni nette maturate dai lavoratori interessati.
3. L'erogazione del fondo è attivabile su richiesta dei lavoratori interessati, senza oneri aggiuntivi per questi ultimi e previa cessione del credito a favore del fondo medesimo ed accettazione da parte della società debitrice.
4. I rapporti tra la Regione e la SFIRS sono regolati da apposita convenzione.
5. Le modalità procedurali ed i criteri di funzionamento del fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, autorizza la SFIRS ad anticipare per suo conto all'istituendo fondo la somma di euro 5.500.000.
7. Le somme di cui al comma 6 anticipate dalla SFIRS, sono rimborsate dalla Regione all'atto dell'attivazione del fondo e, comunque, entro il 31 dicembre 2015 comprensive dei connessi oneri così come determinati nella convenzione tra la Regione e la SFIRS di cui al comma 4.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5.500.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016:

in aumento
STRATEGIA 04
UPB S04.06.001

Interventi di bonifica e disinquinamento - spese correnti
2014 euro 5.500.000

cap. NI

in diminuzione

STRATEGIA 01

UPB S01.02.008

Oneri relativi alla lista speciale del personale della formazione professionale

2014 euro 1.000.000

cap. SC01.0355 euro 800.000

cap. SC01.0362 euro 200.000

STRATEGIA 04

UPB S04.06.001

Interventi di bonifica e disinquinamento - spese correnti

2014 euro 4.500.000

cap. SC04.1272

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 dicembre 2014

Pigliaru