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Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 19

Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.
LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 19

Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 7 agosto 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Aiuti agli allevatori del comparto ovino

1. La somma di euro 14.000.000, disposta per l'anno 2017 dall'articolo 5, comma 31, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), tenuto conto delle difficoltà di attuazione dei programmi di distribuzione gratuita di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna a favore di soggetti a rischio povertà ed esclusione sociale presenti nel territorio regionale, è riprogrammata destinando rispettivamente:
a) euro 2.000.000 per il finanziamento di un programma di distribuzione alle persone indigenti di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna; il programma degli interventi e le relative modalità attuative sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 12 - programma 04 - titolo 1);
b) euro 12.000.000 per il finanziamento di un programma di sostegno delle imprese del comparto ovino, attive nella produzione agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017; le direttive di attuazione del programma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Art. 2
Attuazione degli aiuti

1. All'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, secondo le direttive di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

Art. 3
Normativa applicabile

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Art. 4
Abrogazioni

1. Il comma 31 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017 è abrogato

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, per l'anno 2017, in euro 17.000.000 (missione12 - programma 04 - titolo 1; missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge, per l'anno 2017, mediante l'impiego delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 5 del 2017, abrogato dall'articolo 4 della presente legge, iscritta, per lo stesso anno, in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1, del bilancio regionale 2017-2019 e, specificamente:
a) per euro 2.000.000 relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), mediante utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 5 del 2017, abrogato dall'articolo 4 della presente legge, già iscritte, per le medesime finalità, in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1 (capitolo SC08.6908) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
b) per euro 15.000.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 3.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA
in diminuzione

missione 12 - programma 04 - titolo 1
capitolo SC08.6908
2017 euro 12.000.000

missione 16 - programma 01 - titolo 1
capitolo SC06.1159
2017 euro 1.300.000

missione 16 - programma 01 - titolo 2
capitolo SC06.1027
2017 euro 1.000.000
capitolo SC06.1030
2017 euro 700.000

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1
capitolo NI
2017 euro 15.000.000

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 agosto 2017

Pigliaru