Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
1.. Ai sensi dell’articolo 3, lett. e) dello Statuto speciale della Sardegna, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici è adottato il prezzario dei lavori pubblici cui dovranno attenersi, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, l’Amministrazione regionale nonchè gli altri enti pubblici.
2. Per le categorie di lavori di rilevante complessità tecnica quali, tra l’altro, gli impianti ed i componenti ad alto contenuto tecnologico, qualora non possa farsi luogo in maniera conclusiva alla determinazione dei relativi prezzi, sono stabiliti, con le procedure di cui al precedente comma 1, i criteri ed i parametri per la successiva determinazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei pertinenti prezzi di riferimento.
3. Per i fini di cui ai precedenti commi l’Osservatorio regionale degli appalti di opere pubbliche istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, assume altresì le funzioni di Osservatorio regionale dei prezzi dei lavori pubblici.
4. Fino alla pubblicazione del prezzario di cui al presente articolo restano fermi i prezzi relativi ai lavori affidati o aggiudicati in data precedente alla pubblicazione stessa.
5. Parimenti restano fermi i prezzi dei progetti delle opere per i quali sia intervenuto il relativo bando prima della pubblicazione del prezzario di cui al precedente comma 1.
6. Al fine di assicurare l’omogeneità dei prezzi di tutte le opere pubbliche realizzate nel territorio regionale, l’Osservatorio di cui al comma 3 terrà conto delle determinazioni in materia di prezzi assunte dal Servizio regionale dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.1. L’articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - I termini previsti dall’articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all’impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l’attuazione di programmi di opere pubbliche, compresi quelli relativi all’edilizia scolastica, la cui esecuzione sia stata delegata dagli enti di cui all’articolo 1 della citata legge regionale prima dell’entrata in vigore della presente legge, ancorchè scaduti, sono prorogati al 31 dicembre 1994".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 giugno 1994
Melis
Data a Cagliari, addì 18 maggio 1994
Melis