Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16, "Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l’esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1990 sono sostituiti dai seguenti:
"3. L’inquadramento è disposto, nei limiti delle disponibilità esistenti nella dotazione organica del personale del ruolo unico regionale, con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. L’inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica posseduta nell’amministrazione di provenienza, secondo la seguente tabella:
1o dirigenza 8a qualifica funzionale
9o livello 8a qualifica funzionale
8o livello 8a qualifica funzionale
7o livello (capo tecnico) 7a qualifica funzionale
5. Al personale così inquadrato è riconosciuta per intero ed a tutti gli effetti l’anzianità di servizio, sia effettiva che figurativa, maturata e formalmente accertata presso l’amministrazione di provenienza.
6. Il personale del Corpo delle miniere comandato presso l’Amministrazione regionale che non presenti domanda di passaggio cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell’articolo 4.".
1. La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994- 1995- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
1. La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994- 1995- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (artº 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 70.000.000
1995 lire 70.000.000
1996 lire 70.000.000
mediante prelevamento dell’importo di lire 70.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 dalla voce 6 e di lire 70.000.000 per l’anno 1996 dalla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.
OMISSIS
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
1. La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994- 1995- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
02 - PERSONALE
In aumento
OMISSIS
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
1. La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994- 1995- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
02 - PERSONALE
In aumento
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51, LR 4 settembre 1978, n. 57, LR 1 giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio 1981, n. 10, LR 28 luglio 1981, n. 25, LR 28 novembre 1981, n. 39, LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, nº 18, LR 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17, LR 23 agosto 1985 n. 20, art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26, LR 26 agosto 1988, n. 32 e LR 24 ottobre 1988, n. 35)
1994 lire 50.000.000
1995 lire 50.000.000
1996 lire 50.000.000
OMISSIS
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
1. La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994- 1995- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
02 - PERSONALE
In aumento
OMISSIS
Capitolo 02022 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 12.000.000
1995 lire 12.000.000
1996 lire 12.000.000
OMISSIS
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
1. La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994- 1995- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
02 - PERSONALE
In aumento
OMISSIS
Capitolo 02023 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale
1994 lire 5.000.000
1995 lire 5.000.000
1996 lire 5.000.000
OMISSIS
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
1. La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994- 1995- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
OMISSIS
02 - PERSONALE
In aumento
OMISSIS
Capitolo 02052 -
Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale o comunque in servizio presso l’Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale ( LR 17 agosto 1978, n. 51, DPR 19 giugno 1979, n. 348, LR 5 dicembre 1979, n. 62, LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 15 e LR 8 maggio 1984, n. 18)
1994 lire 3.000.000
1995 lire 3.000.000
1996 lire 3.000.000
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a cagliari, addì 2 giugno 1994
Melis
Data a Cagliari, addì 2 giugno 1994
Melis