Utilizzazione di disponibilità di bilancio di precedenti esercizi per il finanziamento, a sollievo dell’attuale crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, di programmi straordinari di intervento nel settore delle opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Al fine di rendere immediatamente utilizzabili, a sollievo dell’attuale crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, disponibilità di bilancio di precedenti esercizi non altrimenti spendibili in tempi medio - brevi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di intervento nel settore delle opere pubbliche di interesse locale, avvalendosi - nelle misure stabilite dal successivo articolo 5 - di economie accertate alla data del 31 dicembre 1977 e di residui di stanziamento vigenti sui capitoli di spesa della rubrica dell’Assessorato dei lavori pubblici, ancorchè relativi a stanziamenti disposti con precedenti leggi speciali.I programmi straordinari di cui al precedente articolo potranno in particolare riguardare anche l’esecuzione di urgenti interventi di ricerca, di captazione e di adduzione di acque sotterranee o sorgive necessari per sopperire ad accertate carenze nel settore dell’approvvigionamento idro - potabile di centri abitati piccoli o medio - piccoli, nonchè l’attuazione sino alla concorrenza di lire 500.000.000, con carattere aggiuntivo rispetto ai fondi statali della legge 12 aprile 1973, n 168, di opere di urbanizzazione connesse al trasferimento degli abitanti di Gairo e di Osini.I programmi sono elaborati dall’Assessorato dei lavori pubblici entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con la collaborazione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il Comitato di cui all’articolo 13 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, e sentita la Commissione consiliare competente per i lavori pubblici.
Entro i successivi 30 giorni, i programmi medesimi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici. All’attuazione dei programmi ed ai conseguenti atti di impegno e pagamento provvede l’Assessorato dei lavori pubblici.
Per le parti riguardanti gli interventi nel settore fognario e quelli di approvvigionamento idro - potabile dei centri abitati, la progettazione e l’esecuzione anche in economia delle opere inserite in programma potranno essere affidate dall’Amministrazione regionale, d’intesa con i Comuni interessati, all’Ente sardo acquedotti e fognature, anche nell’ipotesi che fra i Comuni e l’Ente predetto non intercorra alcuno dei rapporti convenzionali previsti dalla legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, e successive modificazioni.
Alla necessaria provvista dei fondi in favore dell’Ente sardo acquedotti e fognature viene in tal caso provveduto in conformità dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1. Nello stato della previsione della spesa dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici del bilancio per l’anno finanziario 1978 è istituito il capitolo 08055 (2-6-10) «Fondo per l’attuazione, a sollievo della crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, di programmi straordinari di interventi nel settore delle opere pubbliche».
A favore di detto capitolo è autorizzato, per l’esercizio finanziario 1978, uno stanziamento di lire 6.627.000.000, alla cui copertura viene così fatto fronte:
a) quanto alla somma di lire 1.363.405.033, mediante l’impiego delle disponibilità acquisite in conto dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1977, per gli importi a fianco rispettivamente sottoelencati:
- Capitolo 21506
lire
26.005.692
- Capitolo 23501
lire
21.262.546
- Capitolo 24513
lire
500.000.000
- Capitolo 24517
lire
692.860.000
- Capitolo 24518
lire
35.000.000
- Capitolo 25302
lire
32.693.420
- Capitolo 25303
lire
23.725.280
- Capitolo 26512
lire
31.858.095
Totale
lire
1.363.405.033
b) quanto alla somma di lire 5.263.594.967, mediante l’eliminazione del conto dei residui dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio per l’anno 1978, per gli importi a fianco rispettivamente riportati:
- Capitolo 08004
lire
878.759.640
- Capitolo 08032
lire
20.000.000
- Capitolo 08036
lire
1.500.000.000
- Capitolo 08037
lire
27.150.000
- Capitolo 08041
lire
186.745.129
- Capitolo 08044
lire
76.548.794
- Capitolo 08052
lire
1.000.000.000
- Capitolo 08054
lire
49.985.000
- Capitolo 08097
lire
500.000.000
- Capitolo 08100
lire
907.295.846
- Capitolo 08179
lire
87.110.558
- Capitolo 08236
lire
10.000.000
- Capitolo 08237
lire
20.000.000
Totale
lire
5.263.594.967 La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 gennaio 1979.
Soddu