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Legge Regionale 28 settembre 1990, n. 43


Finanziamenti in favore dei settori della sanità, dei trasporti e di altre attività, nonchè disposizioni integrative alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. E’ autorizzato, nell’anno 1990, ulteriore stanziamento complessivo di lire 69.859.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104-01, 12133-02 e 12139-02).1. Il primo comma dell’art. 65 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:
"1. Il termine per la presentazione, da parte dei Comuni, del programma annuale degli interventi socio-assistenziali di cui all’articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è fissato, per l’anno 1990, i giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del piano regionale socio-assistenziale".
1. E’ autorizzato, nell’anno 1990, l’ulteriore stanziamento di lire 30.500.000.000 (cap. 13002-01), oltre quello di lire 79.500.000.000 disposto con l’articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio.
2. Per la concessione dei contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989, di cui all’articolo 41 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private, è autorizzata, nell’anno 1990, l’ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 13003).
3. La spesa di lire 200.000.000, autorizzata dall’articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, per la dotazione del fondo compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate, è incrementata, per il 1990, di lire 200.000.000 (cap. 13043).
1. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1990, già determinata in lire 69.800.000.000 dall’articolo 49 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è incrementata della somma di lire 22.000.000.000 (cap. 100011. Il piano stralcio di cui al secondo comma dell’articolo 45 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, considera anche lo stanziamento disposto nel capitolo 10145 del bilancio della Regione per l’anno 1990.1. E’ autorizzata la spesa di lire 55.000.000.000 quale terza quota per il finanziamento del programma di opere pubbliche, già disposta dall’articolo 4 della legge 4 giugno 1988, n. 11, e sospesa dall’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 08015/01); il programma per l’utilizzazione del predetto stanziamento è elaborato secondo la procedura di cui all’articolo 1, primo comma, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6; possono essere ammesse al finanziamento, oltre alle categorie di opere indicate dal secondo comma del predetto articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, anche le opere acquedottistiche e fognarie.
2. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di lire 7.300.000.000 per le iniziative previste dall’art. 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e dall’articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, riguardanti la costruzione del palazzo del Consiglio regionale o conseguenti alla stessa (cap. 08004).
3. E’ Autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e trasferite alla Regione (cap. 08025/01).
4. E’ autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere, già autorizzata dall’articolo 13, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e sospesa dall’articolo 17, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e dall’art. 4, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 08070/01).
5. E’ autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 05009) per l’esecuzione dei lavori a tutela delle acque invasate dal lago Omodeo mediante risanamento igienico - sanitario dei Comuni rivieraschi del XIV Comprensorio di cui al progetto n. 99 ammesso al finanziamento del FIO 1985 con deliberazione del CIPE del 6 febbraio 1986.
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Elmas, un contributo di lire 1.500.000.000 da destinare prioritariamente alla costruzione della casa comunale ed eventualmente alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (cap. 08069/10); detto contributo è erogato quanto a lire 500.000.000 nel 1990 e quanto a lire 1.000.000.000 nel 1991.
7. Per l’esercizio provvisorio dell’impianto di pompaggio delle acque termali di Fordongianus, nelle more di attivazione dell’intero complesso termale, è autorizzata la spesa di lire 80.000.000 (08076).
8. E’ autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire 150.000.000 (cap. 08064/01) per far fronte agli oneri relativi ai mutui contratti dagli ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio del parroco. La spesa di cui al presente comma è effettuata a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
1. Le parole contenute nel primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1: "per l’effettuazione di studi, ricerche, analisi di fattibilità, indagini geognostiche e geotecniche, progettazioni e per la realizzazione di nuove opere d’invaso e di trasporto delle acque nonchè per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e d controllo sistematico su quelle esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "per studi, ricerche, analisi di fattibilità, indagini, progettazioni, opere di invaso, trasporto, distribuzione della risorsa idrica e opere idrauliche in genere".
2. Al secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè su ogni altra assegnazione statale e/o comunitaria".
3. Al terzo comma dell’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: "o dai capitoli di nuova istituzione".
4. Al quarto comma dell’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, dopo la parola "Stato", sono inserite le seguenti parole: "e/o dalla Comunità Economica Europea".
5. All’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti i seguentoi commi:
"5. Le opere di invaso e di trasporto della risorsa idrica di cui al primo comma comprese le indagini sui terreni e sulle rocce preliminari alla loro progettazione, da realizzare nel territorio della Sardegna, sono classificate di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
6. Le opere di distribuzione interna della risorsa idrica di cui al presente articolo da realizzare nel territorio della Sardegna sono classificate di competenza degli enti interessati si sensi dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
7. Per tutti gli interventi e le opere disciplinati dal presente articolo, in quanto di esclusivo interesse regionale, ancorchè non finanziati dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16."
1. In attesa dell’approvazione della legge organica in materia di servizi degli enti locali, l’Amministrazione regionale, per l’anno 1990, è autorizzata a concedere ai Comuni la somma di lire 100 miliardi (cap. 04162/03) per le seguenti finalità:
- gestione di servizi di pubblica utilità ed acquisto delle relative attrezzature;
- pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza, il credito sportivo e fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito anche con altri istituti.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è suddiviso sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:
- per il 50 per cento in parti uguali fra tutti i Comuni beneficiari;
- per il 30 per cento con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
- per il 20 per cento con riferimento al numero dei disoccupati risultante al 31 dicembre 1986.
3. Per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 14 ter del decreto - legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 38, l’erogazione è vincolata, fino alla concorrenza dei debiti, al riequilibrio della gestione finanziaria.
4. La ripartizione dei fondi previsti dal presente articolo sarà effettuata dall’assessore regionale competente in materia di enti locali entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La quota a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari è prioritariamente destinata a finanziare un programma comunale di miglioramento dei servizi di quartiere o circoscrizione.
6. Il programma dovrà essere formulato articolando la dotazione finanziaria in proporzione alla popolazione residente nella circoscrizione previo parere della circoscrizione.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Istituto superiore regionale etnografico un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 da destinare alla costruzione o acquisizione di immobili da destinare per esigenze della propria sede (cap. 11060/02).
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e successive modificazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo in annualità sui mutui contratti dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1989 per l’esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.
2. La predetta contribuzione è concessa agli enti che abbiano ottenuto il finanziamento sulla base dei mutui assentiti dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito antecedentemente all’approvazione del primo programma regionale di intervento e che non siano stati inclusi nel programma medesimo.
3. Il contributo è determinato mediante il calcolo di una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse massimo del 10,50 per cento ed è decennale o ventennale in misura non superiore all’importo di lire 400.000.000 aumentato di lire 20.000 per abitante residente al 31 dicembre dell’anno di assunzione del mutuo per ciascun Comune e di lire 40.000 per abitante residente per ogni Provincia.
4. Per l’anno 1990 il termine di presentazione delle domande di finanziamenti di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 è prorogata al 30 settembre 1990.
1. Le spese indicate alle lettere p) e r) dell’articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, di cui è stata autorizzata l’anticipazione a carico della Regione col terzo comma di detta norma, sono rideterminate nel seguente modo:
- contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (cap. 06222/01):
da lire 1.000.000.000 a lire 500.000.000;
- riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261/01):
da lire 1.000.000.000 a lire 6.000.000.000.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 1990 un contributo di lire 250.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (cap. 06023).
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1990, la somma di lire 105.000.000 (cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato presso l’Ufficio speciale istituito a termini dell’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29.
4. Ad integrazione dello stanziamento disposto dell’articolo 45 cella legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 350.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta, conservazione e vendita del grano duro relativamente alle operazioni effettuate a tutto il 1982 (cap. 06216/01).
5. E’ autorizzata, nell’anno 1990, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 a favore del Consorzio SAR - Sardegna - per l’avvio dell’attività del servizio agrometereologico regionale (cap. 06339).
6. E’ autorizzata nell’anno finanziario 1990, l’ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 per incrementare il fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
7. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto un limite di impegno di lire 4.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1990 al 2006 (cap. 06060).
1. Al fine di agevolare l’eliminazione delle giacenze dei vini prodotti da uve ottenute nei territori comunali di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu e vinificate dalle cantine sociali di Sant’Antioco e Calasetta nel 1989, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo, non superiore a lire 600.000.000, alla DICOVISA di Assemini, per la distillazione dei vini predetti.
2. Nel rispetto del limite di spesa del precedente comma, la DICOVISA corrisponde alle cantine sociali indicate nel precedente comma un prezzo non inferiore a quello di "orientamento" fissato dalla CEE per i vini del tipo R-I e R-II per la campagna vinicola 1989-90.
3. E’ altresì autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a titolo di contributo, per la distillazione avvenuta negli anni 1989-90 presso aziende private di vini prodotti da uve ottenute nei territori dei Comuni di cui al primo comma.
4. L’onere di spesa previsto dal presente articolo grava sulle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
1. I secondi commi degli articoli 9 della legge regionale 4 maggio 1988, n. 11, 6 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, che richiamano i criteri indicati dall’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sono da intendersi nel senso che sono ricompresi tra gli enti beneficiari dei contributi per la gestione degli impianti del trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi anche i Comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.1. L’Amministrazione regionale, ai sensi del disposto dell’articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare contributi annui alle Università della Sardegna per la realizzazione, anche in collaborazione con organizzazioni scientifiche internazionali, di programmi di ricerca e di formazione in favore dei paesi in via di sviluppo.
2. Le Università presentano i programmi delle iniziative contenenti l’illustrazione dei progetti e le previsioni finanziarie dettagliate per voci.
3. La misura dei contributi non può essere superiore al 90 per cento della spesa prevista nei singoli progetti e comunque non deve superare i 300.000.000 per ciascuna iniziativa.
4. Il programma di interventi, su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, è approvata dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno.
5. Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in annue L. 500.000.000 (Cap. 11081/01).
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi straordinari "una tantum" alle associazioni culturali e di spettacolo che, avendo svolto e regolarmente rendicontato attività finanziate dall’Assessorato della pubblica istruzione negli anni 1985-86-87-88-89, abbiano dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie per lo svolgimento dell’attività, con conseguente aggravio degli interessi passivi.
2. I contributi "una tantum" sono commisurati al 90 per cento degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie per il periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo originario e quello del suo effettivo incasso.
3. Qualora il contributo originario non fosse stato ancora erogato, gli organismi potranno ugualmente richiedere il contributo "una tantum" ed ottenerlo successivamente ad incasso avvenuto.
4. Gli organismi richiedenti dovranno inoltrare domanda all’Assessorato regionale della pubblica istruzione entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della dichiarazione dell’Istituto di credito che certifichi la concessione del fido sul contributo.
5. Le domande di contributo verranno esaminate secondo l’ordine di protocollo; i contributi verranno concessi fino ad esaurimento del fondo.
6. Le spese per l’attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.500.000.000 (cap. 11102/037).
1. E’ autorizzata, nell’anno 1990, la spesa di lire 600.000.000 (cap. 08234) per la realizzazione di una campagna d’informazione della pubblica opinione ad ogni livello sulla necessità di un uso più razionale delle risorse idriche, in ottemperanza al punto 10 dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 marzo 1990.
2. Per le finalità di cui all’articolo 53, terzo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, indicate nei programmi del diritto allo studio è autorizzata, nell’anno 1990 ed in conto delle attività svolte negli scordi esercizi, la spesa di lire 100.000.000 (cap. 11027).
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriormente nell’anno 1990, sino all’importo complessivo di lire 1.500.000.000 (cap. 11102/03), in favore degli enti e delle associazioni cui siano stati concessi contributi a termini degli articoli 114 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e 76 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e che non abbiano potuto realizzare le iniziative programmate, finanziamenti di pari importo per lo svolgimento nel corso del medesimo anno 1990 di un programma di attività culturali; ai fini dell’erogazione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
4. E’ autorizzata, nell’anno 1990, la spesa di lire 500.000.000 per il finanziamento dell’attività dell’osservatorio industriale di cui al paragrafo 2.2 del Programma d’intervento 1986/87 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ed all’articolo 2, ottavo comma, della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap. 09001).
5. A valere sullo stanziamento 1990 del capitolo 11105/01 l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, ai centri dei sistemi bibliotecari territoriali, che provvedano entro il corrente anno a completare l’automazione dei propri servizi documentari, le spese sostenute anche in precedenti esercizi finanziari per l’utilizzo di nuove tecnologie.
6. Ad integrazione dello stanziamento disposto dall’articolo 78, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, per la partecipazione della Regione alle manifestazioni delle "Settimane Europee Sarde a Strasburgo", è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 8.000.000 (cap. 11111/01).
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1990, la somma di lire 100.000.000 alle Università di Cagliari e Sassari, ad integrazione dei contributi concessi dalla CEE per la realizzazione del progetto "Erasmus" (cap. 11071); le Università presenteranno i programmi di attività e di scambi da realizzare nell’ambito del progetto suindicato, corredati dalle relative previsioni finanziarie. I contributi saranno deliberati su proposta dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport.
8. Ad integrazione di quanto previsto dal primo alinea del primo comma dell’articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 800.000.000 (cap. 08030).
1. Alle obbligazioni contrattuali relative allo svolgimento dei corsi di preparazione musicale di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, può essere adempiuto con differimento all’esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell’impegno giuriscontabile di spesa.
1. E’ autorizzata nell’anno 1990 l’ulteriore spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione di finanziamenti destinati al reperimento ed alla attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d’intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale: lo stesso stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.03.3/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
1. le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1990 sono incrementate, rispetto a quanto stabilito con l’articolo 3 della legge 22 gennaio 1990, n. 1, di lire 7.000.000.000 per le spese correnti (cap. 03016) e di lire 3.000.000.000 per le spese in conto capitale (cap. 03017).
2. Sono correlativamente incrementate le seguenti voci delle tabelle A) e B) allegate alla citata legge regionale n. 1 del 1990:
Tabella A) - Cap. 03016
Voce n. 2 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali
lire 5.000.000.000
Voce n. 3 - Provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi
lire 2.000.000.000
Tabella B) - Cap. 03017
Voce n. 1 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali
lire 1.000.000.000
Voce n. 2 - Provvedimenti per interventi nel territorio e per il sostegno dei settori produttivi
lire 2.000.000.000
1. In deroga al disposto di cui all’articolo 109 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, i saldi dei contributi di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31, sono erogati per le attività svolte negli anni 1989 e 1990 dietro presentazione di una relazione concernente l’attività svolta nei rispettivi anni.1. In deroga al disposto dell’articolo 32 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, i saldi dei contributi di cui alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, sono erogati per le attività svolte negli anni 1989 e 1990 dietro presentazione di una relazione concernente l’attività svolta nei rispettivi anni.
1. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1963, n. 11; è abrogato, altresì, l’articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, come modificato dall’articolo 110 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.
2. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli anni 1989 e 1990, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, possono essere mantenute in bilancio, quali residui sino al 31 dicembre 1991.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale, derivanti da assegnazioni dello Stato connesse a deleghe di funzioni amministrative, qualora disposte nel corso dell’anno finanziario e non impegnate entro lo stesso, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, ed essere impegnate entro l’anno finanziario successivo.
4. I termini di impegnabilità per gli stanziamenti disposti dagli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per i progetti speciali finalizzati all’occupazione, sono prorogati al 31 dicembre 1991, compreso quello stabilito con l’articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 2.
1. Nel bilancio della regione per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA
In aumento
Capitolo 12106 -
Imposta sul reddito delle persone fisiche comprese le ritenute alla fonte di cui all’articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall’articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 22)
L. 14.638.000.000

Capitolo 12301 -
Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529, e art. 37 DPR 22 maggio 1975, n. 480)
lire 4.000.000.000

SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03020 -
Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle imprese e per indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità e per il Piano del lavoro (art. 4, LR 22 gennaio 1990, n. 1)
lire 275.364.000.000

Capitolo 03021 -
Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle impese e per indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità - assegnazioni statali (art. 4, LR 22 gennaio 1990, n. 1)
lire 55.000.000.000

06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06222-01 -
Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonchè ad associazioni di produttori, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 1984, art. 1, LR 3 febbraio 1981, n. 5, art. 54, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 19, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 11, primo comma, della presente legge)
lire 500.000.000

In aumento
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, Art. 3, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 19 della presente legge)
lire 7.000.000.000

Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 19 della presente legge)
lire 3.000.000.000

04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Capitolo 04162-03 -
(DV) - Contributi ai Comuni ed alle Province per il finanziamento di passività di bilancio relative ad esercizi pregressi(LR 6 giugno 1986, n. 29, art. 3, LR 29 dicembre 1988, n. 47, e art. 70, LR 30 maggio 1989, n. 18). Contributi ai Comuni per la gestione di servizi di pubblica utilità e per il pagamento di ammortamento di mutui contratti o da contrarre (art. 8 della presente legge)
lire 100.000.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE
Capitolo 05009 -
Interventi per la tutela delle acque invasate del lago Omodeo mediante risanamento igienico - sanitario dei Comuni rivieraschi del XV Comprensorio, finanziati con assegnazioni del Fondo investimenti ed occupazione(FIO 1985) (art. 12, legge 22 dicembre 1984, n. 887, deliberazione CIPE 6 febbraio 1986, art. 10, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 42, LR 22 gennaio 1990, n. 2, e art. 6, quinto comma, della presente legge)
lire 2.500.000.000

06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06011-03 -
Rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale delle spese sostenute per il personale distaccato presso l’ufficio speciale di cui all’articolo 2 della LR 7 giugno 1984, n. 29, nonchè per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all’assistenza tecnica, (art. 57, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 37, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, e art. 11, terzo comma, della presente legge)
lire 105.000.000

Capitolo 06023 -
Contributo della Regione Sarda per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia e per il ripristino e l’arredamento dei fabbricati a ciò adibiti (regolamento CEE n. 270/79, LR 12 novembre 1982, n. 41, art. 47, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 50, LR 27 giugno 1986, n. 44, artt. 54 e 56; LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 26, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18 e art. 11, secondo comma, della presente legge)
lire 250.000.000

Capitolo 06060 -
Concorso negli interessi sui mutui contratti per l’attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per altre opere di miglioramento fondiario agrario (artt. 1 e 8, LR 8 luglio 1975, n. 30, art. 17 LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 19, LR 23 novembre 1979, n. 60, art. 19, LR 29 dicembre 1983, n. 31, art. 30, LR 31 maggio 1984, n. 26, art. 30, LR 28 maggio 1985, n. 12, e art. 11, settimo comma, della presente legge)
lire 4.000.000.000

Capitolo 06216-01
(NI) 2.1.2.4.3.6.10.10 (02.01) - Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a concorsi nel pagamento degli interessi per prestiti concessi a cooperative, consorzi ed enti per l’effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grano duro (art. 1, lett. a), LR 4 febbraio 1977, n. 12, art. 2 lett. b) e c). LR 7 agosto 1981, n. 28, art. 59, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 45, LR 24 febbraio 1987, n. 6, e art. 11, quarto comma, della presente legge)
lire 350.000.000

Capitolo 06261-01 -
Contributi per la riduzione dei canoni della utenze irrigue, LR 14 maggio 1984, n. 21, art. 9 LR 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, LR 20 marzo 1989, n. 11, art. 19, LR 22 gennaio 1990 n. 1, e art. 11, primo comma, della presente legge)
lire 5.000.000.000

Capitolo 06285 -
Somme da versarsi al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (LR 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 59, LR 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, LR 30 dicembre 1985, n. 37 e artt. 22 e 55, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 22, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 11, sesto comma, della presente legge)
lire 6.000.000.000

Capitolo 06339 -
(NI) 2.1.1.6.2.2.10.10 (08.02) - Finanziamento al Consorzio SAR Sardegna - Servizio agrometeorologico regionale - per la realizzazione del censimento delle variazioni meteorologiche, l’acquisizione delle serie storiche dei dati disponibili e la costituzione di una banca dato meteorologica (art. 11, quinto comma, della legge)
lire 500.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08004 -
Spese per la costruzione e per l’arredamento del Consiglio regionale nell’area di via Roma in Cagliari e per l’acquisizione del palazzo vice - regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonché per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in Viale Trieste in Cagliati, relative spese per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, assistenza, collaudo, nonchè notarili e fiscali(LR 16 giugno 1980, n. 19 e art. 14, LR 28 maggio 1985, n. 12). Spese per la sistemazione delle aree limitrofe alla nuova sede del Consiglio regionale nella via Roma in Cagliari e per l’acquisizione dello stabile sito nel tratto immediatamente adiacente alla sede del Consiglio regionale all’angolo tra le vie Roma e Porcile, per il completamento dei lavori del Palazzo del Consiglio regionale (LR 26 febbraio 1986, n. 22, art. 12, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 14, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 15, LR 26 gennaio 1989, n. 5, e art. 6, secondo comma, della presente legge)
lire 7.300.000.000

Capitolo 08015-01 -
Progetti regionali di sviluppo nell’ambito dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: finanziamenti annuali ai Comuni ed agli organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche di interesse locale (art. 11, LR 6 settembre 1976, n. 45, art. 17, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 3, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 1, LR 29 dicembre 1983, n. 31, art. 5, LR 28 maggio 1985, n. 12, legge 1o dicembre 1983, n. 651, deliberazione CIPE 10 luglio 1985, legge 1° marzo 1986, n. 64, art. 4, LR 4 giugno 1989, n. 11, art. 4, secondo comma, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 6, primo comma, della presente legge)
lire 55.000.000.000

Capitolo 08025-01 -
Spese per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione (art. 5, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 13, LR 31 maggio 1984, n. 26 e art. 6, 3o comma, della presente legge)
lire 600.000.000

Capitolo 08030 -
Contributi di esercizio per la gestione di acquedotti e di impianti di potabilizzazione (art. 17, LR 6 settembre 1976, n. 45, art. 8, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 6, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 7, LR 24 febbraio 1987, n. 6, art. 9, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 9, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 16, ottavo comma, della presente legge
lire 800.000.000

Capitolo 08064-01 -
Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (art. 74, DPR 19 giugno 1979, n. 348, e art. 6, ottavo comma, della presente legge)
lire 150.000.000

Capitolo 08069-10 -
Contributo ai Comuni di nuova istituzione per l’acquisizione, sistemazione o costruzione della casa comunale, nonchè per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (art. 13, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, e art. 6, sesto comma, della presente legge)
lire 500.000.000

Capitolo 08070-01 -
Contributi per l’esecuzione di opere di natura immobiliare per il miglioramento ed il completamento dei centri ospedalieri (LLRR 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8, art. 16, LR 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 13 e 18, LR 4 giugno 1988, n. 11, artt. 14 e 117, primo comma, LR 22 gennaio 1990, n. 2, e art. 6, quarto comma, della presente legge)
lire 3.000.000.000

Capitolo 08076 -
(DV) - Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali. Spese per la costruzione, l’ampliamento e il completamento di impianti di natura immobiliare di ospedali, preventori, ambulatori ed istituti di cura e di recupero (LR 27 giugno 1949, n. 1). Spese per agevolare l’impianto di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia (art. 9, DPR 11 febbraio 1961, n. 249). Spese per l’attivazione del complesso termale di Fordongianus (art. 6, settimo comma, della presente legge).
lire 80.000.000

Capitolo 08234 -
(NI) 1.1.1.4.1.2.01.01 (08.02) - Spese per la realizzazione di una campagna d’informazione della pubblica opinione ad ogni livello sulla necessità di un uso più razionale delle risorse idriche (art. 16, primo comma, della presente legge).
lire 600.000.000

09 - INDUSTRIA
Capitolo 09001 -
Spese per promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell’industria e l’incremento degli scambi(LR 6 aprile 1954, n. 5, art. 10, LR 20 giugno 1989, n. 44 e art. 16, quarto comma, della presente legge)
lire 500.000.000

Capitolo 09052 -
Finanziamento agli enti locali da destinare al reperimento ed all’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (art. 16, LR 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, quarto e quinto comma, LR 29 dicembre 1988, n. 47, art. 14, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 18 della presente legge)
lire 15.000.000.000

10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10001 -
Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, LR 26 gennaio 1976, n. 3, LR 1o giugno 1979, n. 47, LR 13 giugno 1989, n. 42, artt. 49 e 50, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 4 della presente legge)
lire 22.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11027 -
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a sovvenzioni ai Comuni ed ad altri organismi per la attuazione degli interventi previsti dalla LR 25 giugno 1984, n. 31 (art. 74, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 53, terzo comma, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 16, secondo comma, della presente legge)
lire 100.000.000

Capitolo 11060-02 -
(DV) - Contributo straordinario all’Istituto superiore regionale etnografico per la costruzione o acquisizione della propria sede (art. 27, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 85, LR 24 febbraio 1987, n. 6, e art. 9 della presente legge)
lire 1.000.000.000

Capitolo 11071 -
(NI) - 1.1.1.5.8.2.06.04 - (05.04) - Contributo alle Università di Cagliari e Sassari per la realizzazione del progetto "ERASMUS" (art. 16, settimo comma, della presente legge)
lire 100.000.000

Capitolo 11081-01 -
(NI) - 1.1.1.5.8.2.06.04 - (05.04) - Contributi annui alle Università della Sardegna per la realizzazione di programmi di ricerca e di formazione in favore dei paesi in via di sviluppo (art. 14 della presente legge)
lire 500.000.000

Capitolo 11102-03 -
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali(LR 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, LR 30 maggio 1988, n. 18, art. 56, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 15 e art. 16, terzo comma, della presente legge)
lire 3.000.000.000

Capitolo 11111-01 -
(NI) - 1.1.1.4.1.2.06.06 - (05-04) - Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la partecipazione delle "Settimane Europee Sarde a Starsburgo" (art. 78, secondo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, e art. 16, sesto comma, della presente legge)
lire 8.000.000

12 - IGIENE, SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12104-01 -
(NI) 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00) - Finanziamento delle attività innovative nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, dei progetti - obiettivo, dell’educazione sanitaria e della ricerca finalizzata (art. 1 della presente legge)
lire 7.000.000.000

Capitolo 12133-02 -
(NI) 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00) - Somma da attribuire alle Unità Sanitarie Locali della Sardegna ad integrazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (art. 1 della presente legge)
lire 50.682.000.000

Capitolo 12139-02 -
Somma da ripartire tra le Unità Sanitarie Locali per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 1 della presente legge)
lire 12.177.000.000

13 - TRASPORTI
Capitolo 13002-01 -
Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio(LR 27 agosto 1982, n. 16, art. 39, LR 22 gennaio 1990, n. 2, art. 39, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 3, primo comma della presente legge)
lire 30.500.000.000

Capitolo 13003 -
Contributi integrativi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 41, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 3, secondo comma, della presente legge)
lire 10.000.000.000

Capitolo 13043 -
Fondo per la concessione di contributi compensativi a favore di enti, imprese ed aziende di trasporto (art. 57, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 42, LR 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 3, terzo comma, della presente legge)
lire 200.000.000

2. Alle maggiori spese previste per gli anni successivi al 1990, quantificate in lire 5.500.000.000 per l’anno 1991, in lire 4.500.000.000 dall’anno 1992 all’anno 2006 ed in lire 500.000.000 per gli anni successivi, si fa fronte con il maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 settembre 1990.

Floris

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